MM3 - Diritto Costituzionale - page 21

- le sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero e i luoghi dove i diplo-
matici risiedono, anche temporaneamente;
- eventuali colonie, possedimenti o altre pertinenze.
M
L’ordinamento giuridico o la sovranità.
Il complesso delle norme che
regolano la vita e il funzionamento dello Stato; tale elemento è, quindi,
l’ele-
mento organizzativo
.
3.
Le funzioni dello Stato
Lo Stato realizza i propri compiti attraverso quattro momenti fondamentali:
- la
funzione politica
, ossia la
scelta dei fini
consistente nella specifica indivi-
duazione di fini tra i tanti possibili;
- la
funzione legislativa
, la posizione di
norme giuridiche
, la prima delle fasi
che portano alla realizzazione degli obiettivi selezionati attraverso la posizio-
ne di norme generali e astratte;
- la
funzione amministrativa
, ossia la realizzazione concreta, attuale e pun-
tuale dei concreti interessi (salute, istruzione, sicurezza, ecc.);
- la
funzione giurisdizionale
: rivolta a dare applicazione alla norma giuridi-
ca nel caso concreto attraverso il
processo
.
Tali funzioni sono tendenzialmente così distribuite:
- il
Parlamento
è titolare della funzione legislativa;
- il
Governo
che provvede all’attuazione delle scelte legislative del Parlamento;
- il
potere giurisdizionale
, che si compone delle varie magistrature ordinarie
e speciali, con il compito di attuare la suddetta funzione.
La
separazione dei poteri
, cioè l’attribuzione a ciascun organo costituzionale
del compito di esercitare la funzione affidatagli in modo esclusivo, ha lo scopo di
consentire un equilibrio stabile tra gli stessi. Tale principio, nella sua assoluta
purezza, ha avuto una pratica attuazione estremamente limitata e ha piuttosto
subito un naturale
processo di evoluzione
che ne ha determinato
in parte il supera-
mento e in parte la conservazione
. Ciò che risulta storicamente superato è il prin-
cipio della
tripartizione
dei poteri, espressione tipica dello
Stato liberale
secondo
cui ciascuna funzione statale avrebbe dovuto agire senza interferire con le altre.
Si trattava quindi di una separazione rigida, assoluta e totale dei poteri.
Nell’ordinamento giuridico italiano il principio vive secondo un tempera-
mento consistente nella
parziale ripartizione
tra diversi organi. È sempre più
difficile, infatti, stabilire i limiti di ciascun potere nei riguardi degli altri e affi-
dare in modo assoluto ed esclusivo le diverse funzioni a diversi organi. Sono
quindi estremamente numerosi gli esempi di
interferenze funzionali
.
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Capitolo Primo
Il concetto di Stato
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