MM3 - Diritto Costituzionale - page 20

ché le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immo-
bili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in mate-
ria; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli
altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Costituiscono invece patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei
comuni quei beni che non siano della specie di quelli suindicati (art. 826 cc.,
patri-
monio dello Stato, province e comuni
). Patrimonio indisponibile dello Stato le fore-
ste, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprieta-
rio del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologi-
co e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni
costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamen-
ti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente,
delle province e dei comuni
, secondo la loro appartenenza, gli edi-
fici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pub-
blico servizio.
Al riguardo si veda anche il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (cd.
federalismo dema-
niale
), che regola l’attribuzione agli enti territoriali di un proprio patrimonio
Alcuni ambienti sono
res communis omnium
, cioè non fanno parte del ter-
ritorio di uno Stato:
- lo spazio ultratmosferico e i corpi celesti;
- l’Antartide;
- il mare libero, cioè quello che si estende oltre la linea del mare territoriale.
Viceversa fanno parte del territorio i seguenti spazi geografici, sulla base
delle norme internazionali e dei diversi ordinamenti interni:
- la terraferma, entro i confini (naturali o artificiali) internazionalmente d
efiniti;
- le acque interne (fiumi, laghi) comprese entro i confini;
- il soprasuolo ossia lo spazio aereo sovrastante il territorio e il mare territo-
riale;
- il sottosuolo;
- il mare territoriale, il mare costiero e la piattaforma continentale;
- gli aeromobili e le navi militari, ovunque si trovino; le navi egli aeromobili
civili quando si trovino in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato;
56
Parte Seconda
Teoria generale sullo Stato
Principio generale per cui tutti i beni immobili che non sono in
proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato.
Art. 827, c.c. - Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al
patrimonio dello Stato
.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26
Powered by FlippingBook