M
Il popolo.
Inteso come comunità di individui, rappresenta
l’elemento per-
sonale
. È costituito dal complesso dei cittadini, ossia dalle persone che hanno
la cittadinanza dello Stato, ovunque esse si trovino.
Alla
cittadinanza
sono connessi una serie di diritti e di doveri: in partico-
lare, solo il cittadino può esercitare i
diritti politici
(diritto di voto) così come
solo al cittadino possono essere imposti determinati
doveri
(dovere di difen-
dere la propria patria).
Il popolo inteso come elemento dello Stato non va confuso con il termine
popo-
lazione
: questa indica l’insieme delle persone che si trovano all’interno del terri-
torio di uno Stato, qualunque sia la loro cittadinanza.
Diverso dal concetto di popolo è quello di
nazione
da intendersi come un’entità
ideale che identifica un gruppo etnico con caratteri, storia, lingua e tradizioni
comuni.
M
Il territorio.
Si tratta del cd.
elemento territoriale,
cioè il luogo in cui tale
comunità è stanziata. In realtà poiché ogni ente è definibile tale se il territorio
ne costituisce un elemento essenziale, allora si può ritenere che lo Stato è l’en-
te territoriale per eccellenza, ma non il solo, dal momento che la Costituzione
ne prevede altri: Regioni, Province e Comuni (
Æ
P. IV).
Il rapporto tra Stato e territorio è necessario e deve essere permanente: non
sono Stati, quindi, i gruppi nomadi o gli zingari o alcune tribù africane. Infat-
ti, uno Stato si estingue a causa del venir meno del suo territorio, in seguito
alla completa
debellatio
dello Stato ovvero alla rinuncia del territorio, sulla
base di un apposito atto internazionale.
Specie negli ordinamenti statali contemporanei, la sovranità su un territo-
rio può incontrare parziali e/o volontarie limitazioni per l’esigenza di raffor-
zare la presenza dello Stato in organismi e comunità sopranazionali.
Esempio
In base all’art.11 Cost. l’Italia ripudia la guerra come strumento di offe-
sa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-
nazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovra-
nità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
Sempre in relazione all’elemento territoriale occorre rilevare che spettano
allo Stato le facoltà giuridiche tipiche dello
status
di proprietario.
Esempio
Appartengono al demanio dello Stato (art. 822 c.c., demanio pubblico)
il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque
definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale, non-
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Capitolo Primo
Il concetto di Stato