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Capitolo 2

Lo Stato: funzioni e forme

13

>

la base sociale dello Stato si allarga attraverso il suffragio universale e diretto (

Stato

pluriclasse

), con il conseguente riconoscimento del più ampio

pluralismo politi-

co

(concorrenza fra diversi partiti politici),

economico

(compresenza di molteplici

organizzazioni sindacali in rappresentanza delle diverse categorie economiche e

produttive),

sociale

(massima libertà di associazione riconosciuta ai privati),

cultu-

rale

(libertà di insegnamento, diritto di istituire scuole e istituzioni di alta cultura,

libertà della scienza e dell’arte) e

religioso

(riconoscimento dell’eguale libertà di

tutte le confessioni religiose);

>

la Costituzione, che racchiude e riconosce i principi e i valori fondanti dell’ordina-

mento, può essere modi cata soltanto da una legge approvata con un procedimen-

to più complesso e da una maggioranza più ampia di quella richiesta per l’approva-

zione di una legge ordinaria (

Costituzione rigida

);

>

il principio di legalità si evolve in

principio di legalità costituzionale

, con la con-

seguenza che anche la legge ordinaria deve conformarsi alla Costituzione e, a ga-

rantire che ciò avvenga, è preposto un organo giurisdizionale particolare, la

Corte

costituzionale

;

>

il

principio di separazione dei poteri

non viene superato, ma si arricchisce di nuove

funzioni e nuovi organi e, inoltre, si af da a una gura

super partes

con funzioni di

garanzia (Presidente della Repubblica) il compito di assicurare l’equilibrio fra i vari

poteri dello Stato;

>

la necessità di includere nello Stato anche le fasce di popolazione più deboli im-

pone una

politica economica e sociale interventista

, nalizzata a ridistribuire la

ricchezza;

>

l’intervento statale si concretizza anche nella promozione di un’

economia mista

,

caratterizzata dalla proprietà pubblica e privata dei mezzi di produzione, dalla par-

tecipazione diretta dello Stato allo sviluppo economico attraverso le imprese pub-

bliche, da politiche regolatorie volte a realizzare ni sociali.

Nel ventunesimo secolo, le democrazie pluraliste si trovano ad affrontare s de anco-

ra in larga parte inedite, fra cui quella lanciata dagli imponenti fenomeni migratori,

che ne potrebbero, nel lungo periodo, modi care in maniera de nitiva il volto. Sul

piano economico, la

globalizzazione

e il

neoliberismo

impongono politiche di priva-

tizzazione e di contenimento della pressione scale, per evitare che capitali e impre-

se si trasferiscano in Paesi con politiche più incentivanti. Ciò ostacola notevolmente

le politiche di redistribuzione della ricchezza attraverso la leva scale (

crisi scale

dello Stato

). Lo Stato in crisi nanziaria tende a ritrarsi ancor più dalla società e

dall’economia, delegando ai privati lo svolgimento di compiti che in passato erano

af dati in via esclusiva ad apparati pubblici (

sussidiarietà orizzontale

). Sullo scena-

rio internazionale, in ne, lo Stato democratico cede fette sempre più ampie della

propria sovranità a organizzazioni sovranazionali e, sul piano territoriale, riconosce

autonomie sempre più robuste alle comunità intermedie (

sussidiarietà verticale

).

2.6

Le forme di Stato secondo l’articolazione territoriale

Secondo l’articolazione territoriale della sovranità, e quindi il modo in cui è distri-

buito il potere sul territorio, si distingue fra Stato unitario, Stato federale e Stato

regionale.