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Capitolo 2
Lo Stato: funzioni e forme
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Nel nostro ordinamento la sovranità spetta al popolo (principio della sovranità popo-
lare), come esplicitamente afferma l’art. 1 Cost. («
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme
e nei limiti previsti dalla Costituzione
»). La sovranità popolare, però,
non è assoluta e illimitata, ma si esercita nelle forme e nei limiti indicati da un corpo
fondamentale di norme: la Costituzione. Sono due, in astratto, le forme di esercizio
della sovranità popolare previste dalla Carta costituzionale: i cittadini possono pren-
dere decisioni direttamente (
democrazia diretta
) o indirettamente delegando, nel
secondo caso, l’esercizio della sovranità ai loro rappresentanti in Parlamento (
demo-
crazia indiretta
).
Negli Stati contemporanei, il modello della democrazia diretta non può essere attua-
to nella sua pienezza, per le dif coltà pratiche di interpellare milioni di cittadini per
la soluzione delle numerose questioni di interesse pubblico. Per questo motivo, le
de-
mocrazie moderne sono di tipo rappresentativo
: a questa regola non sfugge il siste-
ma costituzionale italiano, il quale, comunque, prevede singoli istituti di democrazia
diretta, ovvero procedure nelle quali la volontà del popolo è espressa direttamente.
La partecipazione del popolo alla vita politica del Paese è normalmente mediata dai
partiti politici.
2.2.2
Il popolo
Il popolo è costituito dall’
insieme degli individui ai quali è attribuito dall’ordina-
mento lo
status
di cittadino
. Tali soggetti sono legati da un rapporto speciale con lo
Stato, dal quale scaturiscono sia diritti (come quello di votare) che doveri (di solida-
rietà economica, sociale, politica).
Il popolo si distingue così dalla
popolazione
, che identi ca più genericamente co-
loro che risiedono, anche temporaneamente, in un determinato territorio. Ancora
diverso è il concetto di
Nazione
, che identi ca una comunità caratterizzata dalla
comunanza di lingua, razza, costumi e religione.
Ogni Stato ssa i criteri in base ai quali attribuire la propria cittadinanza. In Italia le
modalità di
acquisto
della cittadinanza sono disciplinate dalla L. 5-2-1992, n. 91, che
regola anche i casi di
revoca
(art. 12) e di
riacquisto
(art. 13).
Secondo questa normativa, la cittadinanza italiana si può acquistare:
>
per
nascita
, che può riguardare la cittadinanza dei genitori (
ius sanguinis
) o il luogo
in cui avviene (
ius soli
).
Secondo questo criterio, è cittadino italiano:
• il glio di padre o di madre cittadini (
ius sanguinis
);
• chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero
se il glio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi
appartengono (
ius soli
);
• il glio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di
altra cittadinanza (
ius soli
);
>
per
concessione dello Stato
, previo accertamento di determinati fatti o circostanze.
La cittadinanza italiana può essere concessa:
• allo straniero del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea retta di se-
condo grado, sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica
e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;