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Libro I
Diritto costituzionale
2.3
Le funzioni dello Stato
2.3.1
Le funzioni dello Stato e il loro esercizio
Lo Stato realizza i propri compiti attraverso quattro funzioni fondamentali:
>
la
funzione politica
, con la quale avviene la speci ca individuazione dei ni genera-
li che lo Stato intende perseguire, fra i tanti possibili;
>
la
funzione legislativa
, nalizzata alla produzione di norme giuridiche generali e
astratte;
>
la
funzione amministrativa (o esecutiva)
, rivolta alla realizzazione concreta, attuale
e puntuale dei pubblici interessi (salute, istruzione, sicurezza ecc.);
>
la
funzione giurisdizionale
, diretta a dare applicazione alla norma giuridica nel
caso concreto attraverso il
processo
.
Tali funzioni sono tendenzialmente così distribuite:
• il
Parlamento
è titolare della funzione legislativa anche se, oltre allo Stato, sono previsti
altri enti titolari della potestà legislativa, seppur con un’ef cacia territorialmente limi-
tata come le Regioni e le Province autonome;
• il
Governo
, titolare della funzione amministrativa, provvede all’attuazione delle scelte
legislative del Parlamento;
• il
potere giurisdizionale
, che si compone delle varie magistrature ordinarie e speciali,
ha il compito di attuare la funzione giurisdizionale.
Quanto alla
funzione politica
, vi partecipano in vario modo, concorrendo a determinare
i ni generali dello Stato, tutti gli organi costituzionali (corpo elettorale, Parlamento,
Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale), mentre ne sono esclusi gli
organi aventi mero rilievo costituzionale (es. Corte dei conti, Consiglio di Stato ecc.).
2.3.2
La separazione dei poteri, le interferenze istituzionali, la leale
collaborazione
La separazione dei poteri è l’
attribuzione a ciascun organo costituzionale del com-
pito di esercitare la funzione af datagli in modo esclusivo
, così da garantire un
equilibrio stabile fra i poteri stessi.
Sul piano storico, però, una separazione rigida, assoluta e totale dei poteri – espres-
sione tipica dello Stato liberale (vedi
infra
), in cui ciascuna funzione statale deve
agire senza interferire con le altre –, ha trovato un’attuazione estremamente limitata,
nendo per subire un’evoluzione naturale che ne ha determinato
in parte il
supera-
mento e in parte la conservazione
.
Il principio è entrato in crisi anche in seguito all’avvento dello Stato sociale
(Welfare
State)
, che ha visto lo Stato sempre più partecipe dei bisogni del Paese, con inter-
venti che hanno assottigliato, come è accaduto in Italia, la distinzione fra i compiti
spettanti, da un lato, al Parlamento e, dall’altro, al Governo. Così, per esempio, si è
andata sempre più consolidando, per la sua estrema rapidità, la pratica del decreto-
legge, tipica espressione della potestà normativa del Governo, così come la
funzione
amministrativa
(o esecutiva) non appartiene al solo Governo, ma anche al Parlamento
attraverso le cd. leggi provvedimento, che hanno forma di leggi, cioè di fonti di nor-