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Capitolo 2
Lo Stato: funzioni e forme
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me generali e astratte, ma contenuto puntuale e concreto come i provvedimenti del
potere esecutivo.
Sicché è sempre più dif cile stabilire i limiti di ciascun potere nei riguardi degli altri
e af dare in modo assoluto ed esclusivo le molteplici funzioni a diversi organi. Sono,
quindi, estremamente numerosi gli esempi di
interferenze funzionali
.
Anche il
potere giurisdizionale
, che tradizionalmente sarebbe tenuto solo a vigilare sul
rispetto e sull’applicazione della legge, talvolta svolge compiti di carattere sostanzialmente
amministrativo. Ne è un esempio la cd.
volontaria giurisdizione
, vale a dire l’attività che i
giudici esercitano per cooperare alla realizzazione di un interesse privato e non per diri-
mere una controversia.
Alcuni organi statali, poi, non si inseriscono in alcuno dei poteri tradizionali. Ciò è par-
ticolarmente evidente nel caso del
Presidente della Repubblica
, al quale la Costituzione
af da una posizione assolutamente estranea alle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdi-
zionale (pur coinvolgendolo con competenze che riguardano l’esercizio di tutti i poteri
dello Stato). Lo stesso si può dire per la
Corte costituzionale
, la cui attività non può essere
propriamente inquadrata nell’ambito del potere giurisdizionale.
Alla separazione di tipo orizzontale o funzionale, n qui esaminata, si af anca una
declinazione del principio di tipo
verticale
o
territoriale
, con riferimento alla
distri-
buzione e all’esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali
(Stato e
altri enti territoriali), che trova la sua massima espressione nei sistemi federali ma è
rilevante anche negli ordinamenti regionali.
La separazione territoriale può coesistere, e nella pratica coesiste, con quella fun-
zionale: così, per esempio, nell’ordinamento italiano la funzione legislativa, oltre ad
essere funzionalmente separata da quella esecutiva e giurisdizionale, è esercitata su
due livelli territoriali essendo titolari della potestà legislativa sia il Parlamento sia i
Consigli regionali.
Questo secondo livello di potenziali interferenze nell’esercizio di un potere è bi-
lanciato dalla necessità che si impone a ciascun organo di esercitare le proprie fun-
zioni applicando un
principio di leale collaborazione
che, secondo le indicazioni
della Corte costituzionale, si sostanzia “in momenti di reciproco coinvolgimento
istituzionale e di necessario coordinamento” fra diversi livelli di governo titolari
della medesima funzione, possibilmente attraverso strumenti preventivi (intese, ac-
cordi, conferenze comuni) che possano evitare l’insorgere del con itto.
2.4
Le forme di Stato
Con l’espressione «forma di Stato» si intende un modello, elaborato dalla dottrina
a partire dalla realtà dei diversi ordinamenti statali storicamente succedutisi, che
identi ca un determinato
rapporto fra i diversi elementi costitutivi dello Stato, in
particolar modo fra organi di governo e popolo, da una parte, e organi di governo
e territorio, dall’altro
.
In entrambi i casi, le forme di Stato ci forniscono elementi per comprendere i valori
a cui gli ordinamenti statali si ispirano e le nalità che essi intendono di volta in volta
perseguire.