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Capitolo 2

Lo Stato: funzioni e forme

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me generali e astratte, ma contenuto puntuale e concreto come i provvedimenti del

potere esecutivo.

Sicché è sempre più dif cile stabilire i limiti di ciascun potere nei riguardi degli altri

e af dare in modo assoluto ed esclusivo le molteplici funzioni a diversi organi. Sono,

quindi, estremamente numerosi gli esempi di

interferenze funzionali

.

Anche il

potere giurisdizionale

, che tradizionalmente sarebbe tenuto solo a vigilare sul

rispetto e sull’applicazione della legge, talvolta svolge compiti di carattere sostanzialmente

amministrativo. Ne è un esempio la cd.

volontaria giurisdizione

, vale a dire l’attività che i

giudici esercitano per cooperare alla realizzazione di un interesse privato e non per diri-

mere una controversia.

Alcuni organi statali, poi, non si inseriscono in alcuno dei poteri tradizionali. Ciò è par-

ticolarmente evidente nel caso del

Presidente della Repubblica

, al quale la Costituzione

af da una posizione assolutamente estranea alle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdi-

zionale (pur coinvolgendolo con competenze che riguardano l’esercizio di tutti i poteri

dello Stato). Lo stesso si può dire per la

Corte costituzionale

, la cui attività non può essere

propriamente inquadrata nell’ambito del potere giurisdizionale.

Alla separazione di tipo orizzontale o funzionale, n qui esaminata, si af anca una

declinazione del principio di tipo

verticale

o

territoriale

, con riferimento alla

distri-

buzione e all’esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali

(Stato e

altri enti territoriali), che trova la sua massima espressione nei sistemi federali ma è

rilevante anche negli ordinamenti regionali.

La separazione territoriale può coesistere, e nella pratica coesiste, con quella fun-

zionale: così, per esempio, nell’ordinamento italiano la funzione legislativa, oltre ad

essere funzionalmente separata da quella esecutiva e giurisdizionale, è esercitata su

due livelli territoriali essendo titolari della potestà legislativa sia il Parlamento sia i

Consigli regionali.

Questo secondo livello di potenziali interferenze nell’esercizio di un potere è bi-

lanciato dalla necessità che si impone a ciascun organo di esercitare le proprie fun-

zioni applicando un

principio di leale collaborazione

che, secondo le indicazioni

della Corte costituzionale, si sostanzia “in momenti di reciproco coinvolgimento

istituzionale e di necessario coordinamento” fra diversi livelli di governo titolari

della medesima funzione, possibilmente attraverso strumenti preventivi (intese, ac-

cordi, conferenze comuni) che possano evitare l’insorgere del con itto.

2.4

Le forme di Stato

Con l’espressione «forma di Stato» si intende un modello, elaborato dalla dottrina

a partire dalla realtà dei diversi ordinamenti statali storicamente succedutisi, che

identi ca un determinato

rapporto fra i diversi elementi costitutivi dello Stato, in

particolar modo fra organi di governo e popolo, da una parte, e organi di governo

e territorio, dall’altro

.

In entrambi i casi, le forme di Stato ci forniscono elementi per comprendere i valori

a cui gli ordinamenti statali si ispirano e le nalità che essi intendono di volta in volta

perseguire.