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Capitolo 14

La partita doppia e la contabilità generale

301

www.

edises

.it

turazione ecc.) che hanno, tra l’altro, lo scopo di fornire informazioni analitiche in

merito ai crediti che l’impresa vanta nei confronti di ciascun cliente, a cui è intesta-

to un apposito

conto

(l’insieme di tali conti è il

partitario clienti

);

>

>

la

contabilità fornitori:

insieme di procedure e documenti relativi (spedizione e

conferma dell’ordine, registrazione fatture ecc.) che hanno, tra l’altro, lo scopo di

fornire informazioni analitiche in merito ai debiti che l’impresa ha nei confronti

di ciascun fornitore, a cui è intestato un apposito

conto

(l’insieme di tali conti è il

partitario fornitori

).

14.6

 I principi contabili nazionali e i principi contabili

internazionali

I

principi contabili

,

nazionali e internazionali

, assieme alla normativa civilistica

(

par. 14.13) e fiscale (

par. 39.8), statuiscono le procedure e i metodi di con-

tabilizzazione dei fatti di gestione: individuano i fatti da registrare, le modalità di

contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e di esposizione dei

valori in un bilancio aziendale.

14.6.1

 I principi contabili nazionali

I

principi contabili nazionali

costituiscono un utile supporto nella redazione delle

scritture contabili, nella redazione del bilancio d’esercizio e nella valutazione delle

singole voci che lo compongono. Sono elaborati dall’

OIC

(Organismo Italiano di

Contabilità), organismo subentrato ai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti

e Ragionieri (CNDC e CNR) che in passato avevano emesso i principi nazionali inter-

ni in tema di bilancio e dalla cui fusione nel 2008 è nato il Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

I principi contabili emanati dall’OIC sono rivolti alle società di capitale italiane che

redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile (

cap. 24).

Ai sensi dell’art. 9

bis

del D.Lgs. 20 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previ-

ste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili

internazionali), l’OIC:

>

>

emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la

redazione dei bilanci secondo le disposizioni contenute nel codice civile;

>

>

fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia

di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche dispo-

sizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

>

>

partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adotta-

ti in Europa, intrattenendo rapporti con l’

International Accounting Standards Board

(

IASB

), con l’

European Financial Reporting Advisory Group

(

EFRAG

) e con gli orga-

nismi contabili di altri Paesi.

Con riferimento alle tre attività citate, l’OIC si coordina con le Autorità nazionali che

hanno competenze in materia contabile.

In base alla definizione fornita dall’OIC, per

principi contabili

si intendono quelle

“regole, ivi incluse le procedure, che disciplinano i criteri di individuazione delle