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Capitolo 1

L’operatore socio-sanitario

5

L’art. 7 dispone invece

che per accedere

ai corsi di formazione per operatore socio

sanitario è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo ed il compimento del 17° anno di

età alla data di iscrizione al corso.

L’art. 8 stabilisce

che l’attività didattica

nei corsi di formazione per OSS è

strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli

didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

I corsi di formazione per operatore socio sanitario hanno durata annuale, per un

numero di ore non inferiore a 1000.

Le Regioni e le Province autonome, attesa l’ampia possibilità di utilizzo dell’operatore

socio-sanitario, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli

didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana,

portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche, ecc.) sia alla struttura

di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.).

L’art. 10 illustra

le materie di insegnamento

che devono essere impartite nei

corsi per OSS, che devono essere articolate in aree disciplinari, le quali vengono ben

specificate nell’allegato C.

L’art. 11

specifica che tutti i corsi comprendono un

tirocinio

guidato presso le

strutture ed i servizi, nel cui ambito la figura professionale dell’operatore socio-sanitario

è prevista.

Nel successivo articolo 12, vengono descritte le modalità di accesso all’esame finale e

le modalità di rilascio dell’attestato di qualifica

valido su tutto il territorio nazionale

,

nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

1.3

 Gli allegati A, B, C, al Provvedimento della Conferenza Permanente per

i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del

22 Febbraio 2001

Il provvedimento della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e

Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 contiene gli allegati A, B,

C, che sono parti integranti del medesimo provvedimento.

Nello specifico:

l’allegato A descrive l’elenco delle principali attività che può svolgere l’Operatore

socio-sanitario;

l’allegato B descrive le competenze tecniche e relazionali che vengono richieste all’O-

peratore socio-sanitario;

l’allegato C descrive gli obiettivi di modulo e le materie di insegnamento che devono

essere presenti nei corsi per conseguire l’attestato di Operatore socio-sanitario.

Di seguito vengono riportati i testi integrali dei 3 succitati allegati.