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PARTE SECONDA
Esercitazioni
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e dai seguenti enti territoriali locali: i comuni, le province, le città metropolitane, le
regioni. La circoscrizione è una parte definita di territorio entro i cui confini è limita-
ta la competenza di un organo. Vi sono più livelli di suddivisione: un
livello di
base
, con
circoscrizioni denominate comuni, municipalità, municipi; uno o più
livelli
superiori
,
con circoscrizioni variamente denominate: stati, regioni, province, dipartimenti, pre-
fetture, distretti, cantoni, contee, circondari, governatorati ecc., che raggruppano più
circoscrizioni del livello immediatamente inferiore.
9) C.
La Costituzione della Repubblica Italiana, la legge fondamentale e dello Stato
italiano, fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata
dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Entrò in vigore
il 1º gennaio 1948.
10) D.
Le leggi ordinarie sono quelle leggi deliberate dal Parlamento secondo il pro-
cedimento disciplinato, nelle sue linee essenziali, dagli artt. 70 e ss. Cost. e sono le
fonti più frequentemente utilizzate quando l’ordinamento intende regolare l’azione
umana. Tale procedimento prevede cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la discussione
e l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione.
11) E.
La Costituzione è composta da
139
articoli
(ma 5 articoli sono stati abrogati:
115; 124; 128; 129; 130), divisi in quattro sezioni: principi fondamentali (artt. 1-12);
parte prima, diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54); parte seconda, concernente
l’ordinamento della Repubblica (artt. 55-139); 18 disposizioni transitorie e finali, ri-
guardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non
ripresentarsi.
12) B.
La
vacatio
legis
è quel periodo, necessario ai cittadini affinché possano cono-
scere la nuova legge, che va dalla pubblicazione di una legge nella Gazzetta Ufficiale
a quello della sua effettiva entrata in vigore. Di solito, salvo diversa indicazione, dura
15 giorni, come prescrive l’art. 73, comma 3° della Costituzione.
13) B.
L’approvazione di un testo di legge è affidata al Parlamento. La procedura per
l’approvazione delle leggi ordinarie consta di cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la
discussione e l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione. L’iniziativa spetta
a ciascun membro del parlamento, al Governo o al popolo. Le fasi dell’istruttoria,
della discussione e successiva approvazione sono di competenza delle Camere. La
promulgazione avviene ad opera del Capo dello Stato.
14) A.
La legislatura è il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare per
ciascuna Camera, salvo scioglimento anticipato (art. 88 Cost.), o proroga in caso di
guerra (art. 60 Cost.). Essa dura 5 anni. La
prorogatio
dei poteri (e non della durata in
carica) di ciascuna Camera è però sancita dall’art. 61 comma II della Costituzione che
prevede, per il decorso del tempo necessario all’insediamento delle nuove Camere,
una proroga dei loro poteri per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione.
15) C.
Nel nostro ordinamento il potere esecutivo, e cioè il potere di dare attuazione
alle norme poste in essere dalle Camere nello svolgimento del loro potere legislativo,