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PARTE SECONDA

Esercitazioni

www.

edises

.it

e dai seguenti enti territoriali locali: i comuni, le province, le città metropolitane, le

regioni. La circoscrizione è una parte definita di territorio entro i cui confini è limita-

ta la competenza di un organo. Vi sono più livelli di suddivisione: un

livello di

base

, con

circoscrizioni denominate comuni, municipalità, municipi; uno o più

livelli

superiori

,

con circoscrizioni variamente denominate: stati, regioni, province, dipartimenti, pre-

fetture, distretti, cantoni, contee, circondari, governatorati ecc., che raggruppano più

circoscrizioni del livello immediatamente inferiore.

9) C.

La Costituzione della Repubblica Italiana, la legge fondamentale e dello Stato

italiano, fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata

dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Entrò in vigore

il 1º gennaio 1948.

10) D.

Le leggi ordinarie sono quelle leggi deliberate dal Parlamento secondo il pro-

cedimento disciplinato, nelle sue linee essenziali, dagli artt. 70 e ss. Cost. e sono le

fonti più frequentemente utilizzate quando l’ordinamento intende regolare l’azione

umana. Tale procedimento prevede cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la discussione

e l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione.

11) E.

La Costituzione è composta da

139

articoli

(ma 5 articoli sono stati abrogati:

115; 124; 128; 129; 130), divisi in quattro sezioni: principi fondamentali (artt. 1-12);

parte prima, diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54); parte seconda, concernente

l’ordinamento della Repubblica (artt. 55-139); 18 disposizioni transitorie e finali, ri-

guardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non

ripresentarsi.

12) B.

La

vacatio

legis

è quel periodo, necessario ai cittadini affinché possano cono-

scere la nuova legge, che va dalla pubblicazione di una legge nella Gazzetta Ufficiale

a quello della sua effettiva entrata in vigore. Di solito, salvo diversa indicazione, dura

15 giorni, come prescrive l’art. 73, comma 3° della Costituzione.

13) B.

L’approvazione di un testo di legge è affidata al Parlamento. La procedura per

l’approvazione delle leggi ordinarie consta di cinque fasi: l’iniziativa; l’istruttoria; la

discussione e l’approvazione; la promulgazione e la pubblicazione. L’iniziativa spetta

a ciascun membro del parlamento, al Governo o al popolo. Le fasi dell’istruttoria,

della discussione e successiva approvazione sono di competenza delle Camere. La

promulgazione avviene ad opera del Capo dello Stato.

14) A.

La legislatura è il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare per

ciascuna Camera, salvo scioglimento anticipato (art. 88 Cost.), o proroga in caso di

guerra (art. 60 Cost.). Essa dura 5 anni. La

prorogatio

dei poteri (e non della durata in

carica) di ciascuna Camera è però sancita dall’art. 61 comma II della Costituzione che

prevede, per il decorso del tempo necessario all’insediamento delle nuove Camere,

una proroga dei loro poteri per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione.

15) C.

Nel nostro ordinamento il potere esecutivo, e cioè il potere di dare attuazione

alle norme poste in essere dalle Camere nello svolgimento del loro potere legislativo,