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Capitolo 6
Le prestazioni previdenziali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
919
La concessione dell’APE sociale richiede, inoltre, la
cessazione dell’eventuale attivi-
tà lavorativa
svolta e non spetta a coloro che siano già titolari di una pensione diretta.
Detta indennità, inoltre, non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito
connessi allo stato di disoccupazione involontaria, nonché con l’indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale.
È compatibile, invece, con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasu-
bordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui
e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro
annui.
L’APE sociale è erogato mensilmente su 12 mensilità nell’anno ed è pari all’importo
della rata della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione; non può
in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non soggetto a ri-
valutazione. Detta indennità è corrisposta fino all’età prevista per il conseguimento
della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la
pensione anticipata.
È importante sottolineare che l’APE sociale è concesso nei limiti delle risorse stanziate
annualmente. La misura, infatti, non si configura come un diritto soggettivo ma piuttosto
come un beneficio condizionato a un limite di spesa massima programmato e garantito
da un meccanismo di salvaguardia che prevede eventualmente il posticipo della decor-
renza del trattamento. Pertanto, qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed
accolte emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la
decorrenza della indennità è differita secondo criteri di priorità individuati con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all’INPS. Ulteriori istru-
zioni di dettaglio (procedura per l’accertamento delle condizioni per accedere all’in-
dennità, documentazione da presentare ecc.) sono state stabilite con il D.P.C.M. 23-
5-2017, n. 88.
6.15
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (cd. RITA)
Sempre in via sperimentale (
fino al 31 dicembre 2018
) e parimenti con decorrenza a
partire dal 1° maggio 2017, la L. 232/2016 ha introdotto l’istituto della Rendita Inte-
grativa Temporanea Anticipata (
cd. RITA
), ossia la possibilità di
erogazione antici-
pata delle prestazioni della previdenza complementare
(con esclusione di quelle in
regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino
al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.
In sostanza, si introduce la possibilità, in favore dei lavoratori in possesso dei requi-
siti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia necessari
alla richiesta dell’APE, in possesso della relativa certificazione INPS e a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro, di ottenere, su richiesta, in tutto o in parte, l’ero-
gazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare.
La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea
fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.
Possono farne richiesta i lavoratori, pubblici e privati, dipendenti, autonomi e para-
subordinati in possesso degli
stessi requisiti dell’APE
, ovvero: