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Capitolo 6

Le prestazioni previdenziali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

919

La concessione dell’APE sociale richiede, inoltre, la

cessazione dell’eventuale attivi-

tà lavorativa

svolta e non spetta a coloro che siano già titolari di una pensione diretta.

Detta indennità, inoltre, non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito

connessi allo stato di disoccupazione involontaria, nonché con l’indennizzo per la

cessazione dell’attività commerciale.

È compatibile, invece, con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasu-

bordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui

e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro

annui.

L’APE sociale è erogato mensilmente su 12 mensilità nell’anno ed è pari all’importo

della rata della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione; non può

in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non soggetto a ri-

valutazione. Detta indennità è corrisposta fino all’età prevista per il conseguimento

della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la

pensione anticipata.

È importante sottolineare che l’APE sociale è concesso nei limiti delle risorse stanziate

annualmente. La misura, infatti, non si configura come un diritto soggettivo ma piuttosto

come un beneficio condizionato a un limite di spesa massima programmato e garantito

da un meccanismo di salvaguardia che prevede eventualmente il posticipo della decor-

renza del trattamento. Pertanto, qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed

accolte emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la

decorrenza della indennità è differita secondo criteri di priorità individuati con successivo

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all’INPS. Ulteriori istru-

zioni di dettaglio (procedura per l’accertamento delle condizioni per accedere all’in-

dennità, documentazione da presentare ecc.) sono state stabilite con il D.P.C.M. 23-

5-2017, n. 88.

6.15

 La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (cd. RITA)

Sempre in via sperimentale (

fino al 31 dicembre 2018

) e parimenti con decorrenza a

partire dal 1° maggio 2017, la L. 232/2016 ha introdotto l’istituto della Rendita Inte-

grativa Temporanea Anticipata (

cd. RITA

), ossia la possibilità di

erogazione antici-

pata delle prestazioni della previdenza complementare

(con esclusione di quelle in

regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino

al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

In sostanza, si introduce la possibilità, in favore dei lavoratori in possesso dei requi-

siti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia necessari

alla richiesta dell’APE, in possesso della relativa certificazione INPS e a seguito della

cessazione del rapporto di lavoro, di ottenere, su richiesta, in tutto o in parte, l’ero-

gazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare.

La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea

fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

Possono farne richiesta i lavoratori, pubblici e privati, dipendenti, autonomi e para-

subordinati in possesso degli

stessi requisiti dell’APE

, ovvero: