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Libro V
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Sezione II
Legislazione sociale
previdenziali introdotti dalla legge Fornero nel dicembre 2011, concedendo ad ulte-
riori 27.700 lavoratori che si riconoscono in determinati e tassativi profili di tutela
la possibilità di mantenere in via eccezionale le previgenti regole di pensionamento.
6.14
L’Anticipo Pensionistico (APE)
6.14.1
Distinzioni tra anticipo volontario e sociale
Il termine “APE”, acronimo che sta per “Anticipo Pensionistico”, indica la facoltà, pre-
vista e disciplinata dalla legge di stabilità 2017 (L. 232/2016), riconosciuta, a partire
dal 2017, di
chiedere in anticipo il collocamento a riposo godendo del trattamento
pensionistico anticipato
purché siano stati raggiunti almeno i 63 anni di età.
Sono due le tipologie di APE, offerte a tutti i lavoratori, pubblici e privati:
>
>
l’
APE volontario
, che si configura come un
prestito bancario
erogato su base men-
sile per 12 mensilità, assistito da assicurazione per evento premorienza e da uno
specifico Fondo di garanzia, da ripagarsi nell’arco di 20 anni mediante trattenuta
sulle future rate pensionistiche a decorrere dal compimento dei requisiti per il
pensionamento di vecchiaia (art. 1, co. 166-178, L. 232/2016);
>
>
l’
APE sociale
, che è, invece, una
misura assistenziale
, costituita da un trasferi-
mento pubblico a favore di lavoratori bisognosi di sostegno (art. 1, co. 179-186, L.
232/2016).
Tale “mini riforma” ha il carattere della sperimentazione, per cui durerà fino al 2018,
per poi essere sottoposta a verifica ed eventuale “stabilizzazione” per gli anni a venire.
L’intervento di riordino del sistema previdenziale introdotto dalla Legge di stabilità
per il 2017 necessita di alcuni fondamentali tasselli per acquisire le caratteristiche
della piena operatività per quel che concerne istituti di fondamentale importanza,
come appunto l’APE, vero perno della strategia che mira a delineare nuove forme di
flessibilità in uscita. La disciplina di dettaglio di detto istituto è pertanto rimessa ad
apposita decretazione.
6.14.2
L’APE volontario
Il sistema di anticipo del trattamento pensionistico prevede che l’ammontare della
pensione liquidata con anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio per vec-
chiaia dovrà, poi, essere restituita a rate, con trattenuta sugli importi della pensione
decorrente dalla data di quella che doveva essere la cessazione dal servizio per aver
raggiunto il limite di età, secondo l’ordinamento vigente. Il prelievo “mensile” sulla
pensione avverrà con rate che dureranno 20 anni.
L’Anticipo Pensionistico volontario è uno
strumento per rendere flessibile l’età pen-
sionabile facendo ricorso al sistema bancario
. Contenuto nella legge di bilancio per
il 2017 (e attuato con il D.P.C.M. 150/2017), l’APE volontario è utilizzabile dal 1° mag-
gio 2017, interessando tutti i lavoratori iscritti presso forme di previdenza pubbliche
obbligatorie (dunque sia i lavoratori dipendenti del settore privato, sia gli autonomi,
gli iscritti alla gestione separata nonché i lavoratori del pubblico impiego) in possesso
di 63 anni di età, 20 anni di contributi e che si trovino a non più di 3 anni e 7 mesi