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Capitolo 6

Le prestazioni previdenziali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

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dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio. Sono esclusi i liberi professioni-

sti iscritti alle Casse professionali.

Si tratta, in sostanza, di uno strumento che consente la collocazione a riposo prima

del tempo, mediante un prestito (commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al

raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici) concesso da una banca scelta dal

lavoratore tra quelle che aderiscono all’iniziativa mediante accordi quadro stipulati

tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e, rispettivamen-

te, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese

assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA).

Il progetto è sperimentale:

durerà sino al 31 dicembre 2018

e potrà essere rinnovato

sulla base dei risultati della sperimentazione.

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti

requisiti

:

>

>

almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;

>

>

maturazione del diritto alla pensione entro 3 anni e 7 mesi;

>

>

importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il

rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo

dell’Assicurazione generale obbligatoria;

>

>

non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di 6 mesi e fino alla maturazione del

diritto alla pensione di vecchiaia. A partire dall’accesso a tale trattamento inizia il

percorso di restituzione della durata di 20 anni, mediante una trattenuta effettuata

dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesi-

ma. È in ogni caso prevista la facoltà di estinzione anticipata del prestito.

Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà attivare un’

assicurazione contro

il rischio di premorienza

con una compagnia assicuratrice. In caso di decesso del

richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall’assicurazione con la quale è stata

stipulata la polizza contro il rischio premorienza, e, quindi, non si rifletterà sull’even-

tuale pensione di reversibilità o sugli eredi.

Per fare richiesta dell’APE è necessario dotarsi di apposita certificazione rilasciata

dall’INPS, incaricato di verificare il possesso dei requisiti richiesti. Oltre a decretar-

ne il diritto, tale certificazione indicherà pure l’importo minimo e massimo di APE

ottenibile, di modo che tra questi due limiti il richiedente potrà decidere l’importo

del prestito pensionistico.

Con la richiesta dell’APE deve farsi contestualmente anche domanda di pensione

di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei relativi requisiti. Una volta fatte en-

trambe le richieste, queste diventano irrevocabili salvo il decorso del termine di 14

giorni per l’esercizio del diritto di recesso.

L’erogazione del prestito avrà inizio entro 30 giorni lavorativi dalla data del perfezio-

namento della domanda.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La misura degli interessi sulle somme erogate a titolo di prestito e l’importo del

premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorien-

za sono quelli stabiliti dagli appositi accordi quadro. Peraltro, sugli interessi e sul