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Capitolo 6
Le prestazioni previdenziali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
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dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio. Sono esclusi i liberi professioni-
sti iscritti alle Casse professionali.
Si tratta, in sostanza, di uno strumento che consente la collocazione a riposo prima
del tempo, mediante un prestito (commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al
raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici) concesso da una banca scelta dal
lavoratore tra quelle che aderiscono all’iniziativa mediante accordi quadro stipulati
tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e, rispettivamen-
te, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA).
Il progetto è sperimentale:
durerà sino al 31 dicembre 2018
e potrà essere rinnovato
sulla base dei risultati della sperimentazione.
Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti
requisiti
:
>
>
almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
>
>
maturazione del diritto alla pensione entro 3 anni e 7 mesi;
>
>
importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il
rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo
dell’Assicurazione generale obbligatoria;
>
>
non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
Il prestito è erogato per un periodo minimo di 6 mesi e fino alla maturazione del
diritto alla pensione di vecchiaia. A partire dall’accesso a tale trattamento inizia il
percorso di restituzione della durata di 20 anni, mediante una trattenuta effettuata
dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesi-
ma. È in ogni caso prevista la facoltà di estinzione anticipata del prestito.
Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà attivare un’
assicurazione contro
il rischio di premorienza
con una compagnia assicuratrice. In caso di decesso del
richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall’assicurazione con la quale è stata
stipulata la polizza contro il rischio premorienza, e, quindi, non si rifletterà sull’even-
tuale pensione di reversibilità o sugli eredi.
Per fare richiesta dell’APE è necessario dotarsi di apposita certificazione rilasciata
dall’INPS, incaricato di verificare il possesso dei requisiti richiesti. Oltre a decretar-
ne il diritto, tale certificazione indicherà pure l’importo minimo e massimo di APE
ottenibile, di modo che tra questi due limiti il richiedente potrà decidere l’importo
del prestito pensionistico.
Con la richiesta dell’APE deve farsi contestualmente anche domanda di pensione
di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei relativi requisiti. Una volta fatte en-
trambe le richieste, queste diventano irrevocabili salvo il decorso del termine di 14
giorni per l’esercizio del diritto di recesso.
L’erogazione del prestito avrà inizio entro 30 giorni lavorativi dalla data del perfezio-
namento della domanda.
Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La misura degli interessi sulle somme erogate a titolo di prestito e l’importo del
premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorien-
za sono quelli stabiliti dagli appositi accordi quadro. Peraltro, sugli interessi e sul