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Parte Prima
Diventare Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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Agli appartenenti al ruolo Ispettori sono attribuite le
qualifiche
di agente di Pubblica Sicu-
rezza e di ufficiale di Polizia Giudiziaria, di conseguenza, oltre ai compiti di carattere milita-
re previsti dalle disposizioni in vigore, essi svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di po-
lizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impe-
dimento ed essere preposti al comando di Stazione Carabinieri, unità operative o addestrati-
ve, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati con-
seguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità ope-
rative, nell’ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l’attività svolta.
Inoltre, al personale in questione possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed ad-
destrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini. I marescialli aiu-
tanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali, coordina-
no anche l’attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nel-
la direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai Luogotenenti possono essere af-
fidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra quelli di cui sopra, secon-
do la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
All’atto dell’acquisizione della qualifica, i Marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla
frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandan-
te Generale dell’Arma dei carabinieri.
1.6 Le prove di selezione del concorso pubblico
Il bando di arruolamento per Allievo Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri viene pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – 4
a
serie speciale e dalla data di pubblicazione ed entro 30 giorni è
possibile presentare domanda di partecipazione se ricorrono i requisiti appresso riassunti,
esclusivamente attraverso il portale dei concorsi online del sito istituzionale dell’Arma se-
guendo la procedura impartita.
1.6.1 I
requisiti di
partecipazione
Possono produrre domanda di partecipazione al concorso:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello
degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamen-
te inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di
efficienza fisica previste;
2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito del-
la frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato
dal corso annuale previsto per l’accesso alle università dall’articolo 1 della Legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei li-
miti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applica-
no ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-
re a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;