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Capitolo 1
Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-
tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-
no definiti
“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”
, anticipando la for-
mulazione della L. 121/1981.
Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Governo ha disposto l’
accorpamento del
Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri
, avviando così un processo di rior-
ganizzazione delle Forze di polizia.
In particolare, il decreto dà attuazione a una norma prevista dalla cosiddetta
riforma Madia
sulla
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche
, la legge n. 124 del 7 agosto 2015,
che all’articolo 8, comma 1, lettera a) aveva previsto “la
riorganizzazione del Corpo fore-
stale dello Stato
ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia”.
L’Arma dei Carabinieri è stata ritenuta, tra le Forze di polizia,
la più idonea
ad assorbire il
Corpo forestale dello Stato, perché ha già
specifiche competenze
nei settori ambientale e
agroalimentare ed è
strutturata in modo capillare
su tutto il territorio.
Registrandosi sul nostro sito secondo le modalità indicate a pag. I, è possibile
consultare il testo del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, contenente disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Cor-
po forestale dello Stato.
1.3 Compiti istituzionali dell’Arma
In ragione della sua peculiare connotazione di
Forza militare di polizia a competenza ge-
nerale
, all’Arma dei Carabinieri sono affidati i seguenti compiti:
a)
militari
:
–
concorso alla
difesa della Patria
e alla
salvaguardia
delle libere istituzioni e del bene
della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
–
partecipazione:
•
alle
operazioni militari in Italia e all’estero
sulla base della pianificazione d’im-
piego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
•
a
operazioni di polizia militare all’estero
e, sulla base di accordi e mandati inter-
nazionali, concorso alla
ricostituzione dei corpi di polizia locali
nelle aree di pre-
senza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;
–
esercizio esclusivo delle funzioni di
polizia militare e sicurezza
per le Forze Armate;
–
esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria militare
alle dipendenze degli organi
della giustizia militare;
–
sicurezza delle
rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, ivi compresa quel-
la degli uffici degli addetti militari all’estero;
–
assistenza
ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territo-
rio nazionale;
–
concorso al
servizio di mobilitazione
;
b) di
polizia
:
–
esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica
;
–
quale
struttura operativa nazionale di protezione civile
, assicurazione della conti-
nuità del servizio d’istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a
prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.