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Capitolo 1

Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

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Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-

tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-

no definiti

“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”

, anticipando la for-

mulazione della L. 121/1981.

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Governo ha disposto l’

accorpamento del

Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri

, avviando così un processo di rior-

ganizzazione delle Forze di polizia.

In particolare, il decreto dà attuazione a una norma prevista dalla cosiddetta

riforma Madia

sulla

riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche

, la legge n. 124 del 7 agosto 2015,

che all’articolo 8, comma 1, lettera a) aveva previsto “la

riorganizzazione del Corpo fore-

stale dello Stato

ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia”.

L’Arma dei Carabinieri è stata ritenuta, tra le Forze di polizia,

la più idonea

ad assorbire il

Corpo forestale dello Stato, perché ha già

specifiche competenze

nei settori ambientale e

agroalimentare ed è

strutturata in modo capillare

su tutto il territorio.

Registrandosi sul nostro sito secondo le modalità indicate a pag. I, è possibile

consultare il testo del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, contenente disposizioni

in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Cor-

po forestale dello Stato.

1.3 Compiti istituzionali dell’Arma

In ragione della sua peculiare connotazione di

Forza militare di polizia a competenza ge-

nerale

, all’Arma dei Carabinieri sono affidati i seguenti compiti:

a)

militari

:

concorso alla

difesa della Patria

e alla

salvaguardia

delle libere istituzioni e del bene

della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

partecipazione:

alle

operazioni militari in Italia e all’estero

sulla base della pianificazione d’im-

piego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

a

operazioni di polizia militare all’estero

e, sulla base di accordi e mandati inter-

nazionali, concorso alla

ricostituzione dei corpi di polizia locali

nelle aree di pre-

senza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;

esercizio esclusivo delle funzioni di

polizia militare e sicurezza

per le Forze Armate;

esercizio delle funzioni di

polizia giudiziaria militare

alle dipendenze degli organi

della giustizia militare;

sicurezza delle

rappresentanze diplomatiche e consolari

italiane, ivi compresa quel-

la degli uffici degli addetti militari all’estero;

assistenza

ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territo-

rio nazionale;

concorso al

servizio di mobilitazione

;

b) di

polizia

:

esercizio delle funzioni di

polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica

;

quale

struttura operativa nazionale di protezione civile

, assicurazione della conti-

nuità del servizio d’istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a

prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.