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Parte Prima

Diventare Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

www.

edises

.it

Ministero

della Difesa

Stato Maggiore

della Difesa

Capo SM

dell’Esercito

Capo SM

della Marina

Capo SM

dell’Aeronautica

C. te Gen. Arma

dei Carabinieri

Segretariato

Gen. della

Difesa

Gli organi di vertice delle Forze Armate

1.2 L’Arma dei Carabinieri

La nuova e attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata de-

lineata, sostanzialmente, da due

Decreti Legislativi

scaturiti dall’attuazione dei principi e dei

criteri fissati dall’art.1 della

legge n. 78 del 31 marzo 2000

, recante “Delega al Governo per

il riordino dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente

: il n. 297

“Norme in materia di riordi-

no dell’Arma dei Carabinieri” e

il n. 298

“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e

dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001.

In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-

tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-

la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente

ai cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in se-

guito a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disci-

plina militare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della

pubblica sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).

L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma

dei Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di

Forza Arma-

ta

, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone for-

malmente i compiti militari.

Infatti, fin dalla sua costituzione, risalente alle Regie Patenti del

13 luglio 1814

, le Istituzio-

ni attribuirono all’allora “Corpo dei Carabinieri Reali” la

duplice funzione

di

difesa dello Sta-

to

e di

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

.