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Tracce svolte per la prova scritta
La Legge mira a realizzare la diversità come valore e a rendere ciascun
soggetto con disabilità protagonista della propria vita, in ogni suo aspetto.
Occorre perciò sperimentare costantemente le capacità, le abilità residue, il
dinamismo delle potenzialità, in un costante training educativo che, a partire
dalla famiglia e dalla scuola, orienti precocemente verso l’acquisizione delle
abilità sociali, in vista di un progetto di vita.
Perseguire una formazione professionale ed un avviamento al lavoro ade-
guato significa confrontarsi in primo luogo con le reali abilità raggiunte, con
le capacità cognitive e relazionali, con gli interessi e le aspettative individuali;
occorre poi investirle nel concreto, all’interno delle risorse territoriali dispo-
nibili.
Si tratta di un
processo educativo
che mira a formare un’immagine adegua-
ta di sé, attraverso un progetto formativo che non indirizzi verso specifiche
professioni ma permetta, invece, di sviluppare le reali abilità sociali da spen-
dere poi nei possibili contesti lavorativi. Solo così il processo di integrazione
può divenire sociale.
Con successivi decreti e note ministeriali sono stati anche redatti alcuni
strumenti dell’integrazione scolastica:
–– il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): un documento conseguente alla
diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso vie-
ne definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da
conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. Viene
redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza dal c.d.
GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL
e dai genitori (art. 4 DPR 22/4/1994);
–– il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): redatto all’inizio di ogni anno
scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori), è
sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con
il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita
in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del
diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).
È stata anche assegnata alla classe in cui è presente l’alunno disabile una
figura specifica,
l’
insegnante di sostegno
, un docente fornito di formazione
specifica, cui è affidata l’integrazione dell’alunno disabile (C.M. 250/1985;
Nota n. 4088 2/10/02), figura eventualmente, e nel caso in cui la situazione
dell’alunno lo richieda, da affiancare ad altre figure professionali, come quella
dell’
assistente educatore
, per affrontare problemi di autonomia e/o di comuni-
cazione (Competenza Comune per le scuole materne, elementari e medie, art.
139 D.Lgs. 112/1998 – Accordo di programma Provincia di Como, allegato 2
punto 1.2).
È importante verificare la
qualità dell’integrazione scolastica
degli alunni
disabili nella Scuola Primaria per più di un motivo: innanzitutto per accertare