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Libro II

Elementi di diritto amministrativo

nalizzato a fronteggiare situazioni di necessità e urgenza pur senza una preventiva

determinazione del contenuto in cui il potere potrà concretizzarsi. Essi trovano nella

legge autorizzativa l’indicazione dei presupposti (necessità e urgenza) e del ne

(

igiene

,

ordine pubblico

,

sicurezza

e

incolumità pubblica

,

protezione di diritti costituzionalmente

riconosciuti

, etc.). Tipicamente, tali ordinanze sono adottate ai sensi del T.U. sugli enti

locali (artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000) e del D.Lgs. 1/2018 (protezione civile).

9) A.

Le ordinanze di necessità e urgenza sono atti impugnabili e soggetti a obbligo

di motivazione e pubblicazione.

L’impugnabilità è prevista esplicitamente dall’art. 25, co. 9, D.Lgs. 1/2018 con

riferimento alle ordinanze di protezione civile laddove speci ca che la tutela

giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del

processo amministrativo (l’art. 119 D.Lgs. 104/2010 prevede il rito abbreviato per

tali controversie). Anche quelle adottate dal Sindaco possono essere oggetto di

impugnazione dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

10) B.

Per «circolare» autorevole dottrina ha inteso indicare «un documento

contenente un’enunciazione discorsiva, che da un uf cio viene comunicato

ad altri uf ci», così volendo rimarcare il concetto che di essa non debba trattarsi

come di un atto amministrativo, ma solo come «misura di conoscenza» relativa ad

un atto amministrativo od all’interpretazione di un provvedimento normativo. La

quasi totalità della dottrina amministrativistica italiana ha, invece, storicamente

collocato le circolari tra gli atti interni della Pubblica Amministrazione, attesa la

loro attitudine ad incidere direttamente ed esclusivamente nell’ambito di rapporti

interni alle amministrazioni pubbliche. Le circolari non costituirebbero, dunque, un

«semplice» strumento di conoscenza di altri atti amministrativi in esse sottesi, ma

rappresenterebbero atti interni della P.A. capaci di intervenire nei rapporti tra organi

(circolari interorganiche) o soggetti (circolari intersoggettive) di essa, con una

graduazione di ef cacia che va dalla mera noti ca o dal semplice condizionamento

del comportamento degli stessi, sino all’apposizione di vere e proprie norme atte a

vincolarne l’attività. La giurisprudenza, aderendo alla tesi della circolare come «atto

interno», è incline a non prevedere un’ef cacia diretta nella sfera di terzi, «se non

attraverso atti amministrativi adottati dagli organi che ne recepiscono o riproducono

il contenuto». In considerazione della loro natura di atti interni, dunque, le circolari

sarebbero non suscettibili di autonoma impugnazione, poiché verrebbe a mancare

l’interesse ad agire che è

condicio sine qua non

per richiedere il giudizio su di un atto

amministrativo. Secondo il Cons. St., Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3457, «le circolari

amministrative costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uf ci periferici, al

ne di disciplinarne l’attività, e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli

organi operativi sottordinati,manon i soggetti destinatari estranei all’Amministrazione,

che non hanno neppure l’onere dell’impugnativa, potendo direttamente contestare

la legittimità dei provvedimenti applicativi».

11) A.

Gli atti politici sono atti in cui si esprimono le scelte fondamentali di direzione

della cosa pubblica, quindi sono sia gli atti di espressione dell’indirizzo politico dello

Stato o della Regione sia gli atti di coordinamento e controllo delle determinazioni

assunte in esercizio di tale potere. Si parla, per de nirli, di atti tipicamente liberi nel