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Libro II
Elementi di diritto amministrativo
nalizzato a fronteggiare situazioni di necessità e urgenza pur senza una preventiva
determinazione del contenuto in cui il potere potrà concretizzarsi. Essi trovano nella
legge autorizzativa l’indicazione dei presupposti (necessità e urgenza) e del ne
(
igiene
,
ordine pubblico
,
sicurezza
e
incolumità pubblica
,
protezione di diritti costituzionalmente
riconosciuti
, etc.). Tipicamente, tali ordinanze sono adottate ai sensi del T.U. sugli enti
locali (artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000) e del D.Lgs. 1/2018 (protezione civile).
9) A.
Le ordinanze di necessità e urgenza sono atti impugnabili e soggetti a obbligo
di motivazione e pubblicazione.
L’impugnabilità è prevista esplicitamente dall’art. 25, co. 9, D.Lgs. 1/2018 con
riferimento alle ordinanze di protezione civile laddove speci ca che la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del
processo amministrativo (l’art. 119 D.Lgs. 104/2010 prevede il rito abbreviato per
tali controversie). Anche quelle adottate dal Sindaco possono essere oggetto di
impugnazione dinanzi alla giurisdizione amministrativa.
10) B.
Per «circolare» autorevole dottrina ha inteso indicare «un documento
contenente un’enunciazione discorsiva, che da un uf cio viene comunicato
ad altri uf ci», così volendo rimarcare il concetto che di essa non debba trattarsi
come di un atto amministrativo, ma solo come «misura di conoscenza» relativa ad
un atto amministrativo od all’interpretazione di un provvedimento normativo. La
quasi totalità della dottrina amministrativistica italiana ha, invece, storicamente
collocato le circolari tra gli atti interni della Pubblica Amministrazione, attesa la
loro attitudine ad incidere direttamente ed esclusivamente nell’ambito di rapporti
interni alle amministrazioni pubbliche. Le circolari non costituirebbero, dunque, un
«semplice» strumento di conoscenza di altri atti amministrativi in esse sottesi, ma
rappresenterebbero atti interni della P.A. capaci di intervenire nei rapporti tra organi
(circolari interorganiche) o soggetti (circolari intersoggettive) di essa, con una
graduazione di ef cacia che va dalla mera noti ca o dal semplice condizionamento
del comportamento degli stessi, sino all’apposizione di vere e proprie norme atte a
vincolarne l’attività. La giurisprudenza, aderendo alla tesi della circolare come «atto
interno», è incline a non prevedere un’ef cacia diretta nella sfera di terzi, «se non
attraverso atti amministrativi adottati dagli organi che ne recepiscono o riproducono
il contenuto». In considerazione della loro natura di atti interni, dunque, le circolari
sarebbero non suscettibili di autonoma impugnazione, poiché verrebbe a mancare
l’interesse ad agire che è
condicio sine qua non
per richiedere il giudizio su di un atto
amministrativo. Secondo il Cons. St., Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3457, «le circolari
amministrative costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uf ci periferici, al
ne di disciplinarne l’attività, e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli
organi operativi sottordinati,manon i soggetti destinatari estranei all’Amministrazione,
che non hanno neppure l’onere dell’impugnativa, potendo direttamente contestare
la legittimità dei provvedimenti applicativi».
11) A.
Gli atti politici sono atti in cui si esprimono le scelte fondamentali di direzione
della cosa pubblica, quindi sono sia gli atti di espressione dell’indirizzo politico dello
Stato o della Regione sia gli atti di coordinamento e controllo delle determinazioni
assunte in esercizio di tale potere. Si parla, per de nirli, di atti tipicamente liberi nel