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Risposte commentate

La Pubblica Amministrazione

e il diritto amministrativo

1) B.

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si

intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di

ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello

Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti

autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,

le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per

la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie

di cui al D.Lgs. 3071999, n. 300. Ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett.

e

), L. 241/1990 si

intende per «Pubblica Amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti

di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal

diritto nazionale o europeo.

Le Autorità amministrative indipendenti non sono riportate nella de nizione data

dal D.Lgs. 165/2001.

2) A.

La legge può prevedere che l’esercizio di alcune funzioni amministrative

venga af dato ai privati (si pensi alle attività di certi cazione come, ad esempio, la

revisione periodica degli autoveicoli). La titolarità della funzione rimane, peraltro,

in capo all’amministrazione pubblica competente. In genere, per l’esternalizzazione

delle funzioni amministrative si adottano dei provvedimenti di concessione che

consentono ai privati (concessionari) di svolgere attività che l’ordinamento giuridico

non prevede siano inizialmente riconducibili alla loro sfera giuridica soggettiva.

3) B.

L’esercizio di poteri amministrativi delegati a privati può comportare il fatto

che gli stessi privati diventino centro di imputazione di fattispecie tipiche degli organi

amministrativi. Si pensi, ad esempio ai procedimenti di espropriazione per pubblica

utilità svolti dalle imprese contraenti con la P.A. per l’esecuzione di appalti di lavori

(ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 327/2001, per

autorità espropriante

, si intende l’autorità

amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento,

ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una

norma).

4) D.

Le fonti di produzione del diritto sono suddivise principalmente secondo la

loro capacità di innovare l’ordinamento giuridico. In particolare, se primarie sono

dette le leggi e gli atti aventi forza di legge, in quanto trattasi di espressione della

sovranità popolare e pertanto frutto delle decisioni assunte a livello parlamentare,

secondarie sono de nite le fonti normative contenute in atti espressione del potere

normativo della Pubblica Amministrazione.