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Risposte commentate
La Pubblica Amministrazione
e il diritto amministrativo
1) B.
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie
di cui al D.Lgs. 3071999, n. 300. Ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett.
e
), L. 241/1990 si
intende per «Pubblica Amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti
di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o europeo.
Le Autorità amministrative indipendenti non sono riportate nella de nizione data
dal D.Lgs. 165/2001.
2) A.
La legge può prevedere che l’esercizio di alcune funzioni amministrative
venga af dato ai privati (si pensi alle attività di certi cazione come, ad esempio, la
revisione periodica degli autoveicoli). La titolarità della funzione rimane, peraltro,
in capo all’amministrazione pubblica competente. In genere, per l’esternalizzazione
delle funzioni amministrative si adottano dei provvedimenti di concessione che
consentono ai privati (concessionari) di svolgere attività che l’ordinamento giuridico
non prevede siano inizialmente riconducibili alla loro sfera giuridica soggettiva.
3) B.
L’esercizio di poteri amministrativi delegati a privati può comportare il fatto
che gli stessi privati diventino centro di imputazione di fattispecie tipiche degli organi
amministrativi. Si pensi, ad esempio ai procedimenti di espropriazione per pubblica
utilità svolti dalle imprese contraenti con la P.A. per l’esecuzione di appalti di lavori
(ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 327/2001, per
autorità espropriante
, si intende l’autorità
amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento,
ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una
norma).
4) D.
Le fonti di produzione del diritto sono suddivise principalmente secondo la
loro capacità di innovare l’ordinamento giuridico. In particolare, se primarie sono
dette le leggi e gli atti aventi forza di legge, in quanto trattasi di espressione della
sovranità popolare e pertanto frutto delle decisioni assunte a livello parlamentare,
secondarie sono de nite le fonti normative contenute in atti espressione del potere
normativo della Pubblica Amministrazione.