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Capitolo 2

Lo Stato

25

ciali dei cittadini; ogni rapporto sociale è potenzialmente disciplinato da una norma

giuridica. Il cittadino partecipa alla vita dello Stato e gli è riconosciuta una sfera di

diritti privati e pubblici. È prevista la

divisione dei poteri

: legislativo, esecutivo/am-

ministrativo, giudiziario. Il potere esecutivo è sottoposto alla legge e al controllo dei

giudici. Industria, agricoltura e commercio sono lasciati alla libera iniziativa privata;

>

sociale

(affermatosi tra la ne dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo), in cui

si assiste all’intervento pubblico nell’economia e nei diversi settori della vita sociale

– sanità, scuola, assistenza, lavoro, protezione sociale – per realizzare l’uguaglianza

sostanziale tra i cittadini. Lo Stato sociale riconosce diritti e doveri dei cittadini. È

uno

Stato solidale

.

Sotto il pro lo dell’architettura

strutturale dello Stato

è possibile distinguere tra:

>

Stati unitari

, che constano di un unico popolo stanziato in un unico territorio;

>

Stati composti o federali

, che risultano dall’unione stabile di più Stati. Figura tipica

è lo stato federale come per esempio gli Stati Uniti e la Germania.

In ragione della

posizione dello Stato nella comunità internazionale

si possono identi care:

>

Stati sovrani

: nell’ambito dei rapporti internazionali, godono di pienezza di diritto

e non sono soggetti ad alcuna interferenza da parte di altri soggetti di diritto inter-

nazionale;

>

Stati semi-sovrani

: nei rapporti internazionali si trovano in situazione di soggezione

rispetto a un altro soggetto di diritto internazionale, oppure perché un altro Stato

esercita su esso una forma di tutela che ne menoma la libertà di azione. Il caso più

caratteristico è quello del

protettorato

.

2.5

Lo Stato italiano

Lo Stato italiano, alla luce dei principi e delle disposizioni contenuti nella Costituzio-

ne della Repubblica italiana, è un tipo di Stato:

>

repubblicano

: il Capo dello Stato è persona eletta periodicamente e la forma repub-

blicana è immodi cabile (art. 139 Cost.);

>

democratico

: la sovranità appartiene al popolo; i cittadini hanno diritti civili e poli-

tici e godono di libertà per lo sviluppo della persona;

>

regionale

: pur nella sua unitarietà, la Repubblica è costituita da più soggetti, anzi-

tutto dalle Regioni che sono enti pubblici elettivi con autonomia e poteri legislativi,

dalle Province, dalle Città metropolitane e dai Comuni (art. 114 Cost.);

>

pluralista

: lo Stato italiano tutela non solo i cittadini come singoli, ma anche le

formazioni sociali

(come la famiglia e le unioni civili, i partiti politici, i sindacati,

le associazioni ecc.) costituite per lo sviluppo della loro personalità. Tanto dispone

l’art. 2 Cost.: «

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

»;

>

sociale

: lo Stato pone l’uguaglianza sostanziale a base del proprio ordinamento,

imponendosi il dovere di

«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che … impe-

discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

» (art. 3 co. 2 Cost.), e vincola i

cittadini all’osservanza dei «

doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale

»

(art. 2 Cost.).