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Capitolo 2
Lo Stato
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ciali dei cittadini; ogni rapporto sociale è potenzialmente disciplinato da una norma
giuridica. Il cittadino partecipa alla vita dello Stato e gli è riconosciuta una sfera di
diritti privati e pubblici. È prevista la
divisione dei poteri
: legislativo, esecutivo/am-
ministrativo, giudiziario. Il potere esecutivo è sottoposto alla legge e al controllo dei
giudici. Industria, agricoltura e commercio sono lasciati alla libera iniziativa privata;
>
sociale
(affermatosi tra la ne dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo), in cui
si assiste all’intervento pubblico nell’economia e nei diversi settori della vita sociale
– sanità, scuola, assistenza, lavoro, protezione sociale – per realizzare l’uguaglianza
sostanziale tra i cittadini. Lo Stato sociale riconosce diritti e doveri dei cittadini. È
uno
Stato solidale
.
Sotto il pro lo dell’architettura
strutturale dello Stato
è possibile distinguere tra:
>
Stati unitari
, che constano di un unico popolo stanziato in un unico territorio;
>
Stati composti o federali
, che risultano dall’unione stabile di più Stati. Figura tipica
è lo stato federale come per esempio gli Stati Uniti e la Germania.
In ragione della
posizione dello Stato nella comunità internazionale
si possono identi care:
>
Stati sovrani
: nell’ambito dei rapporti internazionali, godono di pienezza di diritto
e non sono soggetti ad alcuna interferenza da parte di altri soggetti di diritto inter-
nazionale;
>
Stati semi-sovrani
: nei rapporti internazionali si trovano in situazione di soggezione
rispetto a un altro soggetto di diritto internazionale, oppure perché un altro Stato
esercita su esso una forma di tutela che ne menoma la libertà di azione. Il caso più
caratteristico è quello del
protettorato
.
2.5
Lo Stato italiano
Lo Stato italiano, alla luce dei principi e delle disposizioni contenuti nella Costituzio-
ne della Repubblica italiana, è un tipo di Stato:
>
repubblicano
: il Capo dello Stato è persona eletta periodicamente e la forma repub-
blicana è immodi cabile (art. 139 Cost.);
>
democratico
: la sovranità appartiene al popolo; i cittadini hanno diritti civili e poli-
tici e godono di libertà per lo sviluppo della persona;
>
regionale
: pur nella sua unitarietà, la Repubblica è costituita da più soggetti, anzi-
tutto dalle Regioni che sono enti pubblici elettivi con autonomia e poteri legislativi,
dalle Province, dalle Città metropolitane e dai Comuni (art. 114 Cost.);
>
pluralista
: lo Stato italiano tutela non solo i cittadini come singoli, ma anche le
formazioni sociali
(come la famiglia e le unioni civili, i partiti politici, i sindacati,
le associazioni ecc.) costituite per lo sviluppo della loro personalità. Tanto dispone
l’art. 2 Cost.: «
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
»;
>
sociale
: lo Stato pone l’uguaglianza sostanziale a base del proprio ordinamento,
imponendosi il dovere di
«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che … impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
» (art. 3 co. 2 Cost.), e vincola i
cittadini all’osservanza dei «
doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale
»
(art. 2 Cost.).