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Capitolo 2

Lo Stato

2.1

La nozione di Stato

Lo Stato rappresenta quell’insieme di persone (

collettività

), stabilmente stanziate su

un

territorio

, che hanno adottato un ordinamento giuridico autonomo e sovrano (ri-

spetto agli altri ordinamenti) per disciplinare i propri rapporti.

Lo Stato è una

persona giuridica

per eccellenza, nel senso che è titolare di una serie

di diritti ed è soggetto a una serie estesa di obblighi che sono a esso imputati e non

alle persone siche chiamate per suo conto all’esercizio e all’adempimento dei diritti

e degli obblighi, in ragione di un

rapporto organico

. Lo Stato (e qualsiasi pubblica am-

ministrazione in genere), esercita la propria volontà per mezzo di organi, cioè per il

tramite di persone deputate alla gestione dei rapporti giuridici in nome e per conto

dello Stato medesimo.

Attualmente il termine Stato può essere declinato in diversi modi:

>

come

Stato-ordinamento

, per indicare l’ordinamento giuridico comprensivo dei

suoi elementi costitutivi. La Costituzione usa spesso il termine «

Repubblica»

per in-

dicare tale accezione di Stato;

>

come

Stato-persona

, per designare il complesso di organi cui è attribuito unitaria-

mente la personalità giuridica;

>

come

Stato-apparato

, per indicare l’apparato burocratico rappresentato dalla Pub-

blica Amministrazione centrale (Governo) e dagli enti territoriali (es. Comuni) e

funzionali (es. l’INPS) che curano interessi pubblici; è preminente in questa conce-

zione di Stato l’elemento del

potere esecutivo

;

>

come

Stato-comunità

, per designare l’insieme degli elementi sociali (persone, for-

mazioni sociali, autonomie locali e funzionali); è accentuato nello Stato l’elemento

costitutivo del

popolo

.

La nascita di uno Stato può essere riconducibile ad avvenimenti

paci ci

(es. scelta di

più Stati di creare una confederazione),

bellici

(es. creazione della Germania dell’Est

dopo la seconda guerra mondiale) o

rivoluzionari

(es. secessione di una parte di uno

Stato già esistente).

Il territorio di uno Stato può essere soggetto a modi cazioni che possono comporta-

re un’estensione di esso (per

annessioni di nuovi territori)

o una diminuzione (per

cessioni

).

Uno Stato può estinguersi a seguito di una

guerra

(

debellatio

), per

frazionamento

in

più parti di territorio, ciascuna delle quali diventa Stato a sé o viene annessa ad altro

Stato; per

fusione

di uno Stato in un altro Stato, per

incorporazione

dello Stato in

un altro preesistente.