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Capitolo 2
Lo Stato
2.1
La nozione di Stato
Lo Stato rappresenta quell’insieme di persone (
collettività
), stabilmente stanziate su
un
territorio
, che hanno adottato un ordinamento giuridico autonomo e sovrano (ri-
spetto agli altri ordinamenti) per disciplinare i propri rapporti.
Lo Stato è una
persona giuridica
per eccellenza, nel senso che è titolare di una serie
di diritti ed è soggetto a una serie estesa di obblighi che sono a esso imputati e non
alle persone siche chiamate per suo conto all’esercizio e all’adempimento dei diritti
e degli obblighi, in ragione di un
rapporto organico
. Lo Stato (e qualsiasi pubblica am-
ministrazione in genere), esercita la propria volontà per mezzo di organi, cioè per il
tramite di persone deputate alla gestione dei rapporti giuridici in nome e per conto
dello Stato medesimo.
Attualmente il termine Stato può essere declinato in diversi modi:
>
come
Stato-ordinamento
, per indicare l’ordinamento giuridico comprensivo dei
suoi elementi costitutivi. La Costituzione usa spesso il termine «
Repubblica»
per in-
dicare tale accezione di Stato;
>
come
Stato-persona
, per designare il complesso di organi cui è attribuito unitaria-
mente la personalità giuridica;
>
come
Stato-apparato
, per indicare l’apparato burocratico rappresentato dalla Pub-
blica Amministrazione centrale (Governo) e dagli enti territoriali (es. Comuni) e
funzionali (es. l’INPS) che curano interessi pubblici; è preminente in questa conce-
zione di Stato l’elemento del
potere esecutivo
;
>
come
Stato-comunità
, per designare l’insieme degli elementi sociali (persone, for-
mazioni sociali, autonomie locali e funzionali); è accentuato nello Stato l’elemento
costitutivo del
popolo
.
La nascita di uno Stato può essere riconducibile ad avvenimenti
paci ci
(es. scelta di
più Stati di creare una confederazione),
bellici
(es. creazione della Germania dell’Est
dopo la seconda guerra mondiale) o
rivoluzionari
(es. secessione di una parte di uno
Stato già esistente).
Il territorio di uno Stato può essere soggetto a modi cazioni che possono comporta-
re un’estensione di esso (per
annessioni di nuovi territori)
o una diminuzione (per
cessioni
).
Uno Stato può estinguersi a seguito di una
guerra
(
debellatio
), per
frazionamento
in
più parti di territorio, ciascuna delle quali diventa Stato a sé o viene annessa ad altro
Stato; per
fusione
di uno Stato in un altro Stato, per
incorporazione
dello Stato in
un altro preesistente.