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Libro I
Elementi di diritto costituzionale
Secondo la teoria elaborata dal losofo francese Montesquieu (1689-1755), ma antici-
pata dall’inglese John Locke (1632-1704), l’operato dello Stato deve svolgersi secondo
una
divisione dei poteri
in legislativo, esecutivo e giudiziario.
Nel dettaglio:
>
l’esercizio del
potere legislativo o normativo
è relativo all’emanazione delle leggi
ed è attribuito al
Parlamento
(art. 70 Cost.) – salvo delega al
Governo
(art. 76 Cost.)
– e alle
Regioni
(art. 121 Cost.);
>
l’esercizio del
potere esecutivo o amministrativo
è attuativo delle leggi ed è af dato
al
Governo
che lo esercita attraverso le Amministrazioni centrali e locali;
>
l’esercizio del
potere giurisdizionale
è relativo all’applicazione del diritto a fatti-
specie concrete per risolvere controversie tra cittadini e tra cittadini e Stato, con lo
scopo di tutelare l’integrità dell’ordinamento giuridico; il potere giurisdizionale è
attribuito alla
magistratura
(artt. 101-113 Cost.).
2.4
Forme di Stato e forme di governo
È possibile distinguere tra diverse tipologie di Stato sulla base di particolari criteri, a
seconda del parametro di giudizio che si adotta.
In funzione dell’esercizio dei poteri da parte dei supremi organi dello Stato, è possi-
bile distinguere tra:
>
Stati assoluti
, in cui il potere è esercitato da una sola persona o da un collegio di
persone;
>
Stati costituzionali
, in cui la sovranità è esercitata da più organi le cui funzioni sono
soggette alla disciplina di una Carta costituzionale.
In relazione alla
forma di governo
lo Stato può essere:
>
a
governo presidenziale
(es. la Francia, gli Stati Uniti), in cui il Capo dello Stato è
eletto direttamente dal popolo e perciò è anche Capo dell’esecutivo, con effettivi
poteri decisionali;
>
a
governo parlamentare
(es. l’Italia), in cui il Parlamento decide la sorte del Gover-
no con il quale instaura un rapporto di tipo duciario.
In relazione allo
stato giuridico dei cittadini
possono riscontrarsi tipi di Stato:
>
patrimoniale
, in cui il monarca assoluto considera come sua proprietà privata sia gli
uomini sia le cose sia il territorio. Questa forma di Stato si è affermata tra il Cinque-
cento e il Settecento. Gli istituti e gli aspetti dello Stato sono disciplinati dal diritto
privato: la persona sica del monarca non è distinta dalla persona giuridica-Stato; i
sudditi sono legati al sovrano da un vincolo contrattuale; bilancio patrimoniale del
re e bilancio dello Stato coincidono;
>
di polizia
(affermatosi nel Settecento), in cui i cittadini sono
sudditi
e lo Stato inter-
viene nei più disparati settori (economia, costume, sanità) pur di assicurare ai sud-
diti sicurezza e benessere (nella concezione politica settecentesca, infatti, il termine
«
polizia
» è spesso adoperato come sinonimo di «
amministrazione interna
» ed è perciò
riferito a qualsiasi attività di governo);
>
di diritto o liberale
(affermatosi nell’Ottocento), in cui il popolo non è patrimonio
né suddito, bensì elemento costitutivo
dello Stato. Non vi è divisione per classi so-