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Libro I

Elementi di diritto costituzionale

Secondo la teoria elaborata dal losofo francese Montesquieu (1689-1755), ma antici-

pata dall’inglese John Locke (1632-1704), l’operato dello Stato deve svolgersi secondo

una

divisione dei poteri

in legislativo, esecutivo e giudiziario.

Nel dettaglio:

>

l’esercizio del

potere legislativo o normativo

è relativo all’emanazione delle leggi

ed è attribuito al

Parlamento

(art. 70 Cost.) – salvo delega al

Governo

(art. 76 Cost.)

– e alle

Regioni

(art. 121 Cost.);

>

l’esercizio del

potere esecutivo o amministrativo

è attuativo delle leggi ed è af dato

al

Governo

che lo esercita attraverso le Amministrazioni centrali e locali;

>

l’esercizio del

potere giurisdizionale

è relativo all’applicazione del diritto a fatti-

specie concrete per risolvere controversie tra cittadini e tra cittadini e Stato, con lo

scopo di tutelare l’integrità dell’ordinamento giuridico; il potere giurisdizionale è

attribuito alla

magistratura

(artt. 101-113 Cost.).

2.4

Forme di Stato e forme di governo

È possibile distinguere tra diverse tipologie di Stato sulla base di particolari criteri, a

seconda del parametro di giudizio che si adotta.

In funzione dell’esercizio dei poteri da parte dei supremi organi dello Stato, è possi-

bile distinguere tra:

>

Stati assoluti

, in cui il potere è esercitato da una sola persona o da un collegio di

persone;

>

Stati costituzionali

, in cui la sovranità è esercitata da più organi le cui funzioni sono

soggette alla disciplina di una Carta costituzionale.

In relazione alla

forma di governo

lo Stato può essere:

>

a

governo presidenziale

(es. la Francia, gli Stati Uniti), in cui il Capo dello Stato è

eletto direttamente dal popolo e perciò è anche Capo dell’esecutivo, con effettivi

poteri decisionali;

>

a

governo parlamentare

(es. l’Italia), in cui il Parlamento decide la sorte del Gover-

no con il quale instaura un rapporto di tipo duciario.

In relazione allo

stato giuridico dei cittadini

possono riscontrarsi tipi di Stato:

>

patrimoniale

, in cui il monarca assoluto considera come sua proprietà privata sia gli

uomini sia le cose sia il territorio. Questa forma di Stato si è affermata tra il Cinque-

cento e il Settecento. Gli istituti e gli aspetti dello Stato sono disciplinati dal diritto

privato: la persona sica del monarca non è distinta dalla persona giuridica-Stato; i

sudditi sono legati al sovrano da un vincolo contrattuale; bilancio patrimoniale del

re e bilancio dello Stato coincidono;

>

di polizia

(affermatosi nel Settecento), in cui i cittadini sono

sudditi

e lo Stato inter-

viene nei più disparati settori (economia, costume, sanità) pur di assicurare ai sud-

diti sicurezza e benessere (nella concezione politica settecentesca, infatti, il termine

«

polizia

» è spesso adoperato come sinonimo di «

amministrazione interna

» ed è perciò

riferito a qualsiasi attività di governo);

>

di diritto o liberale

(affermatosi nell’Ottocento), in cui il popolo non è patrimonio

né suddito, bensì elemento costitutivo

dello Stato. Non vi è divisione per classi so-