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22

Libro I

Elementi di diritto costituzionale

2.2

Gli elementi costitutivi dello Stato

La dottrina tradizionale intende lo Stato come un popolo, organizzato stabilmente

su di un territorio, soggetto ad un potere pubblico (sovranità) originario nalizzato

al raggiungimento di ni (pubblici) della collettività. Sono, perciò, elementi essen-

ziali dello Stato: il

popolo

, il

territorio

e la

sovranità

.

2.2.1

Il popolo

Il popolo

è costituito dall’

insieme degli individui ai quali è attribuito dall’ordina-

mento lo

status

di cittadino

. Tali soggetti sono legati da un rapporto speciale con lo

Stato, dal quale scaturiscono sia diritti (come quello di votare), che doveri (di solida-

rietà economica, sociale, politica). Il popolo si distingue così dalla

popolazione

, che

identi ca più genericamente coloro che risiedono, anche temporaneamente, in un

determinato territorio. Ancora diverso è il concetto di

Nazione

, che identi ca una

comunità caratterizzata dalla comunanza di lingua, di razza, di costumi e religione.

La

cittadinanza italiana

è attribuita a chi nasce da genitori italiani, ovunque la sua

nascita avvenga (

ius sanguinis

). Sono comunque previste delle ipotesi in cui la citta-

dinanza può essere acquisita anche per concessione dello Stato o per estensione, a

seguito del veri carsi di determinati eventi (L. 91/1992). La stessa legge disciplina i

casi di revoca e di riacquisto della cittadinanza.

L’art. 20 TFUE introduce, accanto alla cittadinanza nazionale, propria degli Stati

membri, la

cittadinanza europea

: sono cittadini europei tutti coloro che hanno la

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea.

Gli

apolidi

sono i soggetti che non hanno cittadinanza in alcuno Stato.

Al popolo appartiene originariamente il potere costituente (può modi care il pro-

prio ordinamento giuridico).

2.2.2

Il territorio

Il territorio è quella parte della

super cie terrestre su cui il popolo è stabilmente

stanziato e sulla quale lo Stato esercita il suo potere di imperio

; esso è delimitato dai

suoi

con ni

che risultano da un atto di riconoscimento degli Stati con nanti o da un

lungo e incontestato possesso. Talora i con ni coincidono con divisioni naturali tra

due o più parti della super cie terrestre ( umi, catene di montagne).

La

stabilità territoriale

di una comunità è condizione necessaria per la nascita e la

sopravvivenza dello Stato. Il territorio italiano comprende:

>

la

terraferma

, delimitata da con ni naturali o arti ciali;

>

il

mare territoriale

, vale a dire la zona di mare dell’estensione di dodici miglia ma-

rine lungo le coste della penisola e delle isole (art. 2 cod. nav.);

>

la

zona economica esclusiva

, vale a dire la zona al di là del mare territoriale e ad

esso adiacente, in cui lo Stato ha diritti di esplorazione, di sfruttamento, di gestione

delle risorse (art. 56, Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982);

>

la

piattaforma continentale

, comprensiva del fondo e il sottosuolo delle aree sot-

tomarine, su cui lo Stato costiero esercita diritti sovrani allo scopo di esplorarla e

sfruttarne le risorse naturali (art. 76, Convenzione di Montego Bay del 1982);