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22
Libro I
Elementi di diritto costituzionale
2.2
Gli elementi costitutivi dello Stato
La dottrina tradizionale intende lo Stato come un popolo, organizzato stabilmente
su di un territorio, soggetto ad un potere pubblico (sovranità) originario nalizzato
al raggiungimento di ni (pubblici) della collettività. Sono, perciò, elementi essen-
ziali dello Stato: il
popolo
, il
territorio
e la
sovranità
.
2.2.1
Il popolo
Il popolo
è costituito dall’
insieme degli individui ai quali è attribuito dall’ordina-
mento lo
status
di cittadino
. Tali soggetti sono legati da un rapporto speciale con lo
Stato, dal quale scaturiscono sia diritti (come quello di votare), che doveri (di solida-
rietà economica, sociale, politica). Il popolo si distingue così dalla
popolazione
, che
identi ca più genericamente coloro che risiedono, anche temporaneamente, in un
determinato territorio. Ancora diverso è il concetto di
Nazione
, che identi ca una
comunità caratterizzata dalla comunanza di lingua, di razza, di costumi e religione.
La
cittadinanza italiana
è attribuita a chi nasce da genitori italiani, ovunque la sua
nascita avvenga (
ius sanguinis
). Sono comunque previste delle ipotesi in cui la citta-
dinanza può essere acquisita anche per concessione dello Stato o per estensione, a
seguito del veri carsi di determinati eventi (L. 91/1992). La stessa legge disciplina i
casi di revoca e di riacquisto della cittadinanza.
L’art. 20 TFUE introduce, accanto alla cittadinanza nazionale, propria degli Stati
membri, la
cittadinanza europea
: sono cittadini europei tutti coloro che hanno la
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Gli
apolidi
sono i soggetti che non hanno cittadinanza in alcuno Stato.
Al popolo appartiene originariamente il potere costituente (può modi care il pro-
prio ordinamento giuridico).
2.2.2
Il territorio
Il territorio è quella parte della
super cie terrestre su cui il popolo è stabilmente
stanziato e sulla quale lo Stato esercita il suo potere di imperio
; esso è delimitato dai
suoi
con ni
che risultano da un atto di riconoscimento degli Stati con nanti o da un
lungo e incontestato possesso. Talora i con ni coincidono con divisioni naturali tra
due o più parti della super cie terrestre ( umi, catene di montagne).
La
stabilità territoriale
di una comunità è condizione necessaria per la nascita e la
sopravvivenza dello Stato. Il territorio italiano comprende:
>
la
terraferma
, delimitata da con ni naturali o arti ciali;
>
il
mare territoriale
, vale a dire la zona di mare dell’estensione di dodici miglia ma-
rine lungo le coste della penisola e delle isole (art. 2 cod. nav.);
>
la
zona economica esclusiva
, vale a dire la zona al di là del mare territoriale e ad
esso adiacente, in cui lo Stato ha diritti di esplorazione, di sfruttamento, di gestione
delle risorse (art. 56, Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982);
>
la
piattaforma continentale
, comprensiva del fondo e il sottosuolo delle aree sot-
tomarine, su cui lo Stato costiero esercita diritti sovrani allo scopo di esplorarla e
sfruttarne le risorse naturali (art. 76, Convenzione di Montego Bay del 1982);