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Libro XII
Reati contro la Pubblica Amministrazione
art. 8 L. 1859/1962, per cui la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. è configurabile
solo per il caso di inosservanza dell’obbligo di impartire e/o far impartire l’istruzione
elementare al minore.
9) D.
Ai fini della configurabilità del reato di deturpamento delle bellezze naturali di
cui all’art. 734 c.p., non è necessario che la condotta incriminata determini un’alte-
razione grave e insanabile:
ciò che deve risultare in ogni caso pregiudicato è il valore estetico
del bene, diminuito o deturpato con effetto permanente o per un tempo giuridicamente rilevante.
Per la punibilità della fattispecie è infatti rilevante l’incidenza concreta che la condot-
ta ha avuto in modo significante sull’equilibrio paesaggistico della zona in rapporto
alla situazione preesistente.
Peraltro, secondo le indicazioni della giurisprudenza, l’alterazione non deve essere
considerata solo in senso naturalistico, cioè come sostituzione arbitraria e modifi-
cazione di una situazione preesistente, ma anche in senso giuridico, per l’arbitraria
trasformazione di un interesse, che attiene alla comunità sociale destinataria del bene
tutelato, con ciò non rilevando che tale trasformazione sia per un tempo transeunte
(seppure apprezzabile) o per un tempo definitivo.
10) A.
In tema di inosservanza dell’ordine dell’Autorità, l’art. 650 c.p. richiede, ai
fini della integrazione della relativa contravvenzione, che l’inosservanza riguardi un
provvedimento legalmente dato dall’Autorità, sia nella sostanza che nella forma.
In tal senso
deve intendersi il provvedimento emesso dall’Autorità competente con l’osservanza
delle forme eventualmente prescritte per la sua validità.
Pertanto, nel procedimento relativo all’accertamento della contravvenzione prevista
dall’art. 550 c.p., il sindacato del giudice di merito deve riguardare innanzitutto la
legalità sostanziale del provvedimento di cui in concreto si tratta, avendo ad oggetto
i tradizionali
vizi di incompetenza
,
di violazione di legge
e
di eccesso di potere
, vale a dire i
vizi di legittimità dell’atto amministrativo.
In secondo luogo, il sindacato del giudice deve avere riguardo alla sussistenza for-
male dei presupposti stabiliti dalla legge per l’emanazione del provvedimento in
questione.
Non può, invece, l’accertamento del giudice sconfinare nell’attività meramente
discrezionale della Pubblica Amministrazione, che ha riguardo alla necessità, all’op-
portunità e alla convenienza del provvedimento, bastando che questo risulti deter-
minato da ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene.