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Libro XII

Reati contro la Pubblica Amministrazione

art. 8 L. 1859/1962, per cui la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. è configurabile

solo per il caso di inosservanza dell’obbligo di impartire e/o far impartire l’istruzione

elementare al minore.

9) D.

Ai fini della configurabilità del reato di deturpamento delle bellezze naturali di

cui all’art. 734 c.p., non è necessario che la condotta incriminata determini un’alte-

razione grave e insanabile:

ciò che deve risultare in ogni caso pregiudicato è il valore estetico

del bene, diminuito o deturpato con effetto permanente o per un tempo giuridicamente rilevante.

Per la punibilità della fattispecie è infatti rilevante l’incidenza concreta che la condot-

ta ha avuto in modo significante sull’equilibrio paesaggistico della zona in rapporto

alla situazione preesistente.

Peraltro, secondo le indicazioni della giurisprudenza, l’alterazione non deve essere

considerata solo in senso naturalistico, cioè come sostituzione arbitraria e modifi-

cazione di una situazione preesistente, ma anche in senso giuridico, per l’arbitraria

trasformazione di un interesse, che attiene alla comunità sociale destinataria del bene

tutelato, con ciò non rilevando che tale trasformazione sia per un tempo transeunte

(seppure apprezzabile) o per un tempo definitivo.

10) A.

In tema di inosservanza dell’ordine dell’Autorità, l’art. 650 c.p. richiede, ai

fini della integrazione della relativa contravvenzione, che l’inosservanza riguardi un

provvedimento legalmente dato dall’Autorità, sia nella sostanza che nella forma.

In tal senso

deve intendersi il provvedimento emesso dall’Autorità competente con l’osservanza

delle forme eventualmente prescritte per la sua validità.

Pertanto, nel procedimento relativo all’accertamento della contravvenzione prevista

dall’art. 550 c.p., il sindacato del giudice di merito deve riguardare innanzitutto la

legalità sostanziale del provvedimento di cui in concreto si tratta, avendo ad oggetto

i tradizionali

vizi di incompetenza

,

di violazione di legge

e

di eccesso di potere

, vale a dire i

vizi di legittimità dell’atto amministrativo.

In secondo luogo, il sindacato del giudice deve avere riguardo alla sussistenza for-

male dei presupposti stabiliti dalla legge per l’emanazione del provvedimento in

questione.

Non può, invece, l’accertamento del giudice sconfinare nell’attività meramente

discrezionale della Pubblica Amministrazione, che ha riguardo alla necessità, all’op-

portunità e alla convenienza del provvedimento, bastando che questo risulti deter-

minato da ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene.