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Risposte commentate
Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.
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6) C.
La contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. sanziona l’inosservanza di un provve-
dimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica
o d’ordine pubblico o d’igiene.
Pertanto, un provvedimento, ancorché legalmente emesso dall’Autorità competente,
non può venire in considerazione agli effetti dell’art. 650 c.p. se non è dato, tra le
altre espressamente indicate, per
ragioni di sicurezza pubblica
.
Le
ragioni di sicurezza
pubblica
attengono all’attività di polizia (prevenzione e/o repressione in via ammini-
strativa), volte al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla
loro incolumità, alla tutela della proprietà, alla prevenzione dei reati.
Più in generale, la sicurezza pubblica si qualifica, anzitutto, come diritto assoluto nei
confronti dei cittadini, collegato specialmente alla loro invulnerabilità fisica ed alla
contestuale intangibilità dei consequenziali diritti sociali vigenti nello Stato di diritto.
Per converso, il suddetto concetto si qualifica come dovere, per lo Stato, affinché
attui tutte le condizioni possibili per garantire ai consociati il diritto fondamentale
ad una pacifica e civile convivenza.
7) B.
Il D.Lgs. 121/2011, attuativo della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell’ambiente, varata dal legislatore europeo per rafforzare la disciplina di contrasto
contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso, ha, fra
l’altro, inserito tra le contravvenzioni del Titolo II del Libro III del codice penale la
fattispecie di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto,
correttamente collocandola all’art. 733-
bis
, subito dopo la previsione del danneggia-
mento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
Ai sensi della norma citata, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat
all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato
di conservazione, è punito con l’arresto fino a 18 mesi e con l’ammenda non inferio-
re a 3.000 euro.
Oggetto di tutela della norma è l’interesse dello Stato al mantenimento dello stato
di conservazione di un habitat naturale, interesse tanto più pregnante in virtù della
progressiva importanza che nel tempo ha assunto, nella considerazione della colletti-
vità nazionale ed internazionale, il bene “ambiente”, e quindi la necessità di una sua
preservazione da condotte offensive.
Le condotte alternative di distruzione e di deterioramento assumono rilevanza pena-
le soltanto se spese all’interno di un sito protetto, ossia in una zona od area di parti-
colare pregio ambientale. Si tratta di condotte a
forma libera
, poiché sono ininfluenti
le modalità attraverso le quali si determina la distruzione od il deterioramento.
8) C.
L’art. 731 c.p. richiama espressamente l’istruzione elementare e, dunque, è
applicabile solo a condotte omissive inerenti tale grado di istruzione. Nonostante
l’obbligo scolastico sia esteso fino ai 16 anni, quindi oltre la durata della scuola prima-
ria di secondo grado, manca attualmente nell’ordinamento una norma che sanzioni
l’inosservanza dell’istruzione obbligatoria oltre quella elementare.
La disposizione in commento, resa applicabile a suo tempo, per effetto dell’art. 8 L.
1859/1962, anche al caso in cui l’omissione avesse avuto ad oggetto l’istruzione da
impartirsi fino al conseguimento del diploma di licenza media di primo grado, non
è oggi più suscettibile di tale applicazione. L’entrata in vigore del D.Lgs. 212/2010
(cosiddetto decreto taglia-leggi) ha determinato, infatti, l’abrogazione del suddetto