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Libro XII

Reati contro la Pubblica Amministrazione

o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un

nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Oggetto specifico della tutela penale è rappresentato dal bene-interesse della colletti-

vità al godimento e alla fruizione di tutto ciò che materialmente attesti la civiltà nazio-

nale nelle sue varie espressioni culturali. Detto interesse ha imposto una limitazione

al diritto di proprietà, rendendo punibile il danneggiamento di cosa propria (che

di regola non lo è) allorché questa rivesta un rilevante pregio archeologico, storico

o artistico, dovendosi bilanciare l’interesse di proprietario con quello collettivo alla

conservazione e fruizione del bene.

La condotta

incriminata consiste nel

distruggere

,

deteriorare

o

comunque danneggiare

un

monumento o altra cosa propria di rilevante pregio, purché ciò determini un nocu-

mento al patrimonio archeologico, storico od artistico dello Stato.

4) C.

Nell’ambito delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A. rientra

l’ipotesi contemplata dall’art. 731 c.p., che sanziona il comportamento di chiunque,

rivestito di autorità o incaricato della

vigilanza sopra un minore, ometta, senza giusto moti-

vo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare.

L’interesse tutelato dalla norma è connesso all’attività sociale della Pubblica Ammini-

strazione, diretta a garantire l’istruzione scolastica e la formazione culturale e morale

dei minori.

La norma contravvenzionale di cui all’art. 731 c.p. ha carattere meramente sanziona-

torio ed è compresa tra le cosiddette norme penali in bianco, ovvero quelle norme

il cui precetto è integrato da ulteriori fonti normative. Essa, infatti, presuppone che

altre leggi stabiliscano l’obbligo dell’istruzione scolastica, limitandosi a fornire la

sanzione penale per l’inosservanza di tale obbligo.

5) A.

Sul versante dei beni paesaggistici, l’art. 734 c.p. (

Distruzione o deturpamento di

bellezze naturali

) costituisce il principale riferimento codicistico. Detta norma punisce

con un’ammenda

chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo,

distrugge o altera le bellezze naturali

di determinati siti. In particolare, la norma pone,

quale condizione essenziale, che si tratti di luoghi soggetti alla speciale protezione

dell’Autorità, dovendosi pertanto trattare di bellezze naturali che possono dirsi tali

soltanto perché sottoposte al vincolo previsto dalle norme amministrative.

L’assoggettamento di determinati luoghi alla protezione speciale dell’Autorità avvie-

ne secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004 (

Codice dei beni culturali e del paesaggio

).

Oggetto di tutela penale nella fattispecie configurata dall’art. 734 c.p. è l’interesse

della collettività al godimento delle bellezze naturali, del patrimonio paesaggistico

ed estetico dello Stato.

La legge considera rilevante qualsiasi comportamento

attraverso il quale sia realiz-

zabile la violazione del precetto penale: comportamento che può consistere sia in

un’attività positiva sia in una condotta omissiva. La norma richiama espressamente,

evidentemente a titolo esemplificativo, l’opera costruttrice o demolitrice, che indica

comunque una condotta decisamente di impatto per il territorio. Più in generale,

tuttavia, il riferimento a “qualsiasi altro modo”

legittima la considerazione per cui

qualunque condotta può essere idonea a configurare l’evento di distruzione o di

alterazione delle bellezze naturali.