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Risposte commentate

Le contravvenzioni concernenti

l’attività sociale della P.A.

1) B.

Le contravvenzioni sono figure di reato minori e, come per i delitti, alcune di

esse sono contenute anche in leggi di settore. Nel codice penale sono riportate nel

libro III che si suddivide in tre Titoli:

>

Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia;

>

Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.;

>

Titolo II-

bis

– Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza.

Il criterio generale seguito dal legislatore per classificare le contravvenzioni previste

nel codice penale è stato quello dell’oggettività giuridica del reato, analogamente al

criterio adottato per la classificazione dei delitti.

Posto, infatti, il principio in base al quale le contravvenzioni si concretano in fatti

“contrari all’Amministrazione dello Stato”, si è distinto tra un’attività amministrativa

cosiddetta giuridica ed un’attività amministrativa cosiddetta sociale. Benché entram-

be tali attività siano regolate dal diritto, e quindi si configurino come giuridiche, tut-

tavia la prima appare più strettamente giuridica in quanto concernente la

protezione

preventiva di beni individuali e collettivi già esistenti

, provvedendo all’osservanza delle

norme di legge che tutelano questi beni, mentre la seconda mira alla

tutela di condi-

zioni accessorie o formali al benessere collettivo

, concorrendo a rimuovere le cause crimi-

nogene di natura ambientale. Proprio nell’ambito di questa seconda categoria vanno

inquadrate le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A., disciplinate dal

Titolo II del Libro III del codice penale.

2) A.

Tra le contravvenzioni di polizia, un riferimento particolare merita l’art. 650

c.p., il quale punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato,

chiunque non osservi

un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica

o d’ordine pubblico o d’igiene

.

Le ragioni che possono determinare il provvedimento rilevante agli effetti della con-

travvenzione sono solo quelle tassativamente indicate dalla norma, in considerazione

della particolare rilevanza di tali interessi.

Il requisito della ragione di giustizia ha carattere obiettivo, cioè si riferisce allo scopo

del provvedimento e non alla soggettività della funzione. È quindi indifferente che

il provvedimento sia dato dal giudice, dal Pubblico Ministero, ovvero dalla Polizia

Giudiziaria, purché sia dato nell’esercizio di una funzione riguardante la giustizia. In

questo senso, le “ragioni di giustizia” non si esauriscono in quelle attinenti allo svol-

gimento dell’attività giurisdizionale in senso stretto, ma riguardano anche l’attività di

accertamento dell’osservanza del diritto oggettivo.

3) D.

La contravvenzione prevista dall’art. 733 c.p. (

Danneggiamento al patrimonio

archeologico, storico o artistico nazionale

) commina la pena dell’arresto o dell’ammenda

nei confronti di chiunque distrugga, deteriori o comunque danneggi un monumento