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Risposte commentate
Le contravvenzioni concernenti
l’attività sociale della P.A.
1) B.
Le contravvenzioni sono figure di reato minori e, come per i delitti, alcune di
esse sono contenute anche in leggi di settore. Nel codice penale sono riportate nel
libro III che si suddivide in tre Titoli:
>
Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia;
>
Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.;
>
Titolo II-
bis
– Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza.
Il criterio generale seguito dal legislatore per classificare le contravvenzioni previste
nel codice penale è stato quello dell’oggettività giuridica del reato, analogamente al
criterio adottato per la classificazione dei delitti.
Posto, infatti, il principio in base al quale le contravvenzioni si concretano in fatti
“contrari all’Amministrazione dello Stato”, si è distinto tra un’attività amministrativa
cosiddetta giuridica ed un’attività amministrativa cosiddetta sociale. Benché entram-
be tali attività siano regolate dal diritto, e quindi si configurino come giuridiche, tut-
tavia la prima appare più strettamente giuridica in quanto concernente la
protezione
preventiva di beni individuali e collettivi già esistenti
, provvedendo all’osservanza delle
norme di legge che tutelano questi beni, mentre la seconda mira alla
tutela di condi-
zioni accessorie o formali al benessere collettivo
, concorrendo a rimuovere le cause crimi-
nogene di natura ambientale. Proprio nell’ambito di questa seconda categoria vanno
inquadrate le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A., disciplinate dal
Titolo II del Libro III del codice penale.
2) A.
Tra le contravvenzioni di polizia, un riferimento particolare merita l’art. 650
c.p., il quale punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato,
chiunque non osservi
un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica
o d’ordine pubblico o d’igiene
.
Le ragioni che possono determinare il provvedimento rilevante agli effetti della con-
travvenzione sono solo quelle tassativamente indicate dalla norma, in considerazione
della particolare rilevanza di tali interessi.
Il requisito della ragione di giustizia ha carattere obiettivo, cioè si riferisce allo scopo
del provvedimento e non alla soggettività della funzione. È quindi indifferente che
il provvedimento sia dato dal giudice, dal Pubblico Ministero, ovvero dalla Polizia
Giudiziaria, purché sia dato nell’esercizio di una funzione riguardante la giustizia. In
questo senso, le “ragioni di giustizia” non si esauriscono in quelle attinenti allo svol-
gimento dell’attività giurisdizionale in senso stretto, ma riguardano anche l’attività di
accertamento dell’osservanza del diritto oggettivo.
3) D.
La contravvenzione prevista dall’art. 733 c.p. (
Danneggiamento al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale
) commina la pena dell’arresto o dell’ammenda
nei confronti di chiunque distrugga, deteriori o comunque danneggi un monumento