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I criteri di connessione.

La connessione deve risultare:

-

soggettiva

: l’attività oggettivamente commerciale deve essere esercitata

da un imprenditore qualificato come agricolo in quanto svolge in forma di

impresa una delle tre attività agricole essenziali ed è inoltre necessario vi sia

coerenza fra l’attività essenziale e quella connessa;

Esempio

È imprenditore agricolo il viticoltore che trasforma in vino l’uva pro-

dotta e immette sul mercato il prodotto della propria attività industriale. È impren-

ditore commerciale il viticultore che produce e vende formaggi

-

oggettiva

: necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola

essenziale, ovvero di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente

di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.

Con la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. il criterio di prevalenza prende il

posto del criterio di normalità precedentemente enunciato. Infatti non è più richie-

sto che l’attività connessa di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli

rientri nell’esercizio normale dell’agricoltura, né tanto meno che l’attività connessa

sia accessoria rispetto all’attività agricola. È sufficiente che le attività connesse non

prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale (Campobasso).

14

Parte Prima

L’imprenditore e l’impresa

Art. 2135 c.c. - Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali

e attività connesse.

Per

coltivazione del fondo

, per

selvicoltura

e per

allevamento

di animali

si intendono le attività dirette alle cura ed allo sviluppo

di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il

fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

[...]

Si fa riferimento a quelle attività di col-

tivazione destinate ad ottenere prodotti

della terra (semina, cura, raccolta). Sono

considerate tali anche la floricoltura e il

florovivaismo.

La selvicoltura è l’attività agricola diretta

alla produzione di legname.

Sono le

attività agricole essenziali

. Chi le

esercita è sicuramente imprenditore agricolo.

La nuova formulazione dell’art. 2135 c.c.

non parla più di allevamento del

bestiame

,

bensì di allevamento di animali, presup-

ponendo quindi un’accezione più ampia

dell’attività di allevamento che può essere

considerata agricola.