I criteri di connessione.
La connessione deve risultare:
-
soggettiva
: l’attività oggettivamente commerciale deve essere esercitata
da un imprenditore qualificato come agricolo in quanto svolge in forma di
impresa una delle tre attività agricole essenziali ed è inoltre necessario vi sia
coerenza fra l’attività essenziale e quella connessa;
Esempio
È imprenditore agricolo il viticoltore che trasforma in vino l’uva pro-
dotta e immette sul mercato il prodotto della propria attività industriale. È impren-
ditore commerciale il viticultore che produce e vende formaggi
-
oggettiva
: necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola
essenziale, ovvero di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
Con la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. il criterio di prevalenza prende il
posto del criterio di normalità precedentemente enunciato. Infatti non è più richie-
sto che l’attività connessa di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli
rientri nell’esercizio normale dell’agricoltura, né tanto meno che l’attività connessa
sia accessoria rispetto all’attività agricola. È sufficiente che le attività connesse non
prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale (Campobasso).
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Parte Prima
L’imprenditore e l’impresa
Art. 2135 c.c. - Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse.
Per
coltivazione del fondo
, per
selvicoltura
e per
allevamento
di animali
si intendono le attività dirette alle cura ed allo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
[...]
Si fa riferimento a quelle attività di col-
tivazione destinate ad ottenere prodotti
della terra (semina, cura, raccolta). Sono
considerate tali anche la floricoltura e il
florovivaismo.
La selvicoltura è l’attività agricola diretta
alla produzione di legname.
Sono le
attività agricole essenziali
. Chi le
esercita è sicuramente imprenditore agricolo.
La nuova formulazione dell’art. 2135 c.c.
non parla più di allevamento del
bestiame
,
bensì di allevamento di animali, presup-
ponendo quindi un’accezione più ampia
dell’attività di allevamento che può essere
considerata agricola.




