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L’attuale formulazione dell’art. 2135 c.c. ha consentito di eliminare ogni dubbio

relativo alla possibilità di considerare attività agricole quelle che vengono attuate

fuori dal fondo, quali le coltivazioni artificiali e gli allevamenti in batteria.

Difatti con il D.Lgs. 18-5-2001, n. 228 è stato superato il rapporto produ-

zione-terra nella definizione di imprenditore agricolo; le attività agricole

vengono definite tali non più perché includono tra i fattori della produ-

zione quello specifico della terra, ma in quanto dirette al mantenimento o

all’evoluzione di una specie vegetale o animale (ciclo biologico). L’utilizzo

del fondo è ora strumento effettivo o solo potenziale per l’esercizio dell’at-

tività agricola.

Cosa si intende per attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e alle-

vamento di animali?

Per attività di

coltivazione del fondo

: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in

vivai, la floricoltura, la coltivazione dei funghi (L. 5-4-1985, n. 126) e, dopo la

nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., anche le coltivazioni fuori terra di ortag-

gi e frutta, quali le coltivazioni idroponiche ed aeroponiche (Campobasso).

Resta fuori dal novero dell’impresa agricola invece l’attività di giardinaggio.

Per

selvicoltura

: la coltivazione del bosco ed i procedimenti di estrazione dei pro-

dotti del bosco connessi alla coltivazione. Non è selvicoltura l’attività meramente

estrattiva del legname.

Per

allevamento degli animali

: l’allevamento di tutti i tipi di animali, di qualsiasi

tipo e genere, quindi anche l’allevamento diretto non solo ad ottenere prodotti

tipicamente agricoli (carne, latte, lana), ma anche l’allevamento di cavalli da

corsa o di animali da pelliccia, l’apicoltura, l’avicoltura, nonché gli allevamenti

degli animali in batteria.

Alcune leggi speciali individuano altre figure di imprenditori assoggettabili al

regime dell’imprenditore agricolo. Il D.Lgs. 9-1-2012, n. 4 (che ha abrogato

il D.Lgs. n. 226/2001), ad esempio, classifica come agricola l’

impresa ittica

,

cioè quella svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla

ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero

di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo,

alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla

messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Ciò

in quanto, nella attuale nozione di “allevamento di animali”, più ampia rispet-

to alla precedente nozione di “allevamento di bestiame”, può farsi rientrare

anche la cura del ciclo biologico di animali che non utilizza il fondo o il bosco,

bensì le acque. Sono considerate agricole anche le attività connesse come il

pescaturismo (imbarco di persone su navi da pesca a scopo turistico) o l’ittitu-

rismo (ospitalità e ristorazione finalizzate alla pesca e al turismo).

All’esame…

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Parte Prima

L’imprenditore e l’impresa