L’attuale formulazione dell’art. 2135 c.c. ha consentito di eliminare ogni dubbio
relativo alla possibilità di considerare attività agricole quelle che vengono attuate
fuori dal fondo, quali le coltivazioni artificiali e gli allevamenti in batteria.
Difatti con il D.Lgs. 18-5-2001, n. 228 è stato superato il rapporto produ-
zione-terra nella definizione di imprenditore agricolo; le attività agricole
vengono definite tali non più perché includono tra i fattori della produ-
zione quello specifico della terra, ma in quanto dirette al mantenimento o
all’evoluzione di una specie vegetale o animale (ciclo biologico). L’utilizzo
del fondo è ora strumento effettivo o solo potenziale per l’esercizio dell’at-
tività agricola.
Cosa si intende per attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e alle-
vamento di animali?
Per attività di
coltivazione del fondo
: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in
vivai, la floricoltura, la coltivazione dei funghi (L. 5-4-1985, n. 126) e, dopo la
nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., anche le coltivazioni fuori terra di ortag-
gi e frutta, quali le coltivazioni idroponiche ed aeroponiche (Campobasso).
Resta fuori dal novero dell’impresa agricola invece l’attività di giardinaggio.
Per
selvicoltura
: la coltivazione del bosco ed i procedimenti di estrazione dei pro-
dotti del bosco connessi alla coltivazione. Non è selvicoltura l’attività meramente
estrattiva del legname.
Per
allevamento degli animali
: l’allevamento di tutti i tipi di animali, di qualsiasi
tipo e genere, quindi anche l’allevamento diretto non solo ad ottenere prodotti
tipicamente agricoli (carne, latte, lana), ma anche l’allevamento di cavalli da
corsa o di animali da pelliccia, l’apicoltura, l’avicoltura, nonché gli allevamenti
degli animali in batteria.
Alcune leggi speciali individuano altre figure di imprenditori assoggettabili al
regime dell’imprenditore agricolo. Il D.Lgs. 9-1-2012, n. 4 (che ha abrogato
il D.Lgs. n. 226/2001), ad esempio, classifica come agricola l’
impresa ittica
,
cioè quella svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla
ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero
di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo,
alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla
messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Ciò
in quanto, nella attuale nozione di “allevamento di animali”, più ampia rispet-
to alla precedente nozione di “allevamento di bestiame”, può farsi rientrare
anche la cura del ciclo biologico di animali che non utilizza il fondo o il bosco,
bensì le acque. Sono considerate agricole anche le attività connesse come il
pescaturismo (imbarco di persone su navi da pesca a scopo turistico) o l’ittitu-
rismo (ospitalità e ristorazione finalizzate alla pesca e al turismo).
All’esame…
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Parte Prima
L’imprenditore e l’impresa




