Previous Page  21 / 28 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 21 / 28 Next Page
Page Background

Capitolo Primo

L’imprenditore

1.

Sistema legislativo. Tipologia delle imprese

Nel nostro ordinamento giuridico, che riconosce e garantisce la proprietà

privata e la libertà di iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost.), è possibile

individuare un

organico complesso di norme

riferito agli

imprenditori

.

Nozione generale e tipologie di imprenditori.

Il codice civile definisce

all’art. 2082

l’imprenditore in generale e distingue poi diverse tipologie di

imprenditori in relazione:

- all’oggetto dell’impresa (imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. e

imprenditore commerciale di cui all’art. 2195 c.c.);

- alla dimensione dell’impresa (piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c. e

imprenditore medio grande);

- alla natura del soggetto che esercita l’impresa (impresa individuale, impresa

pubblica e società).

Statuto dell’imprenditore.

Esiste una normativa generale che disciplina

tutti gli imprenditori ed è genericamente definita

statuto generale dell’im-

prenditore

, e in aggiunta una normativa specifica dettata in particolare per

l’imprenditore commerciale.

A tutti gli imprenditori è applicabile parte della disciplina dell’azienda

(artt. 2555-2562 c.c.), dei segni distintivi (artt. 2563-2574 c.c.), della concor-

renza e dei consorzi (art. 2595-2620 c.c.), della concorrenza e del mercato di

cui alla legge n. 287/1990.

Statuto dell’imprenditore commerciale.

Solo l’imprenditore commerciale

non piccolo è poi assoggettato anche ad un ulteriore e specifico statuto, qua-

lificato

statuto dell’imprenditore commerciale

:

- sistema di pubblicità legale e iscrizione nel Registro delle imprese (artt. 2188-

2202 c.c.);

- rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213 c.c.);

- scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.);

- sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali.