Capitolo Primo
L’imprenditore
1.
Sistema legislativo. Tipologia delle imprese
Nel nostro ordinamento giuridico, che riconosce e garantisce la proprietà
privata e la libertà di iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost.), è possibile
individuare un
organico complesso di norme
riferito agli
imprenditori
.
Nozione generale e tipologie di imprenditori.
Il codice civile definisce
all’art. 2082
l’imprenditore in generale e distingue poi diverse tipologie di
imprenditori in relazione:
- all’oggetto dell’impresa (imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. e
imprenditore commerciale di cui all’art. 2195 c.c.);
- alla dimensione dell’impresa (piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c. e
imprenditore medio grande);
- alla natura del soggetto che esercita l’impresa (impresa individuale, impresa
pubblica e società).
Statuto dell’imprenditore.
Esiste una normativa generale che disciplina
tutti gli imprenditori ed è genericamente definita
statuto generale dell’im-
prenditore
, e in aggiunta una normativa specifica dettata in particolare per
l’imprenditore commerciale.
A tutti gli imprenditori è applicabile parte della disciplina dell’azienda
(artt. 2555-2562 c.c.), dei segni distintivi (artt. 2563-2574 c.c.), della concor-
renza e dei consorzi (art. 2595-2620 c.c.), della concorrenza e del mercato di
cui alla legge n. 287/1990.
Statuto dell’imprenditore commerciale.
Solo l’imprenditore commerciale
non piccolo è poi assoggettato anche ad un ulteriore e specifico statuto, qua-
lificato
statuto dell’imprenditore commerciale
:
- sistema di pubblicità legale e iscrizione nel Registro delle imprese (artt. 2188-
2202 c.c.);
- rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213 c.c.);
- scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.);
- sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali.




