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Capitolo Secondo

Le categorie di imprenditori e le norme

a tutela della libertà di impresa

1.

Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

In relazione all’

oggetto dell’impresa

si distinguono due categorie di impren-

ditori: l’

imprenditore agricolo

(art. 2135 c.c.) e l’

imprenditore

commerciale

(art. 2195 c.c.).

La qualificazione di un dato imprenditore quale agricolo o commerciale è

finalizzata a individuare la

disciplina applicabile

. La normativa sull’impren-

ditore commerciale prevede, fra l’altro, l’obbligo dell’iscrizione nel Registro

delle imprese (con funzione di pubblicità legale), la tenuta delle scritture

contabili, la soggezione al fallimento ed alle procedure concorsuali in caso di

insolvenza. L’imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento e all’obbligo

della tenuta delle scritture contabili, ma è soggetto all’iscrizione nel Registro

delle imprese (L. 29-12-1993, n. 580) cui l’art. 2 del D.Lgs. 18-5-2001, n.

228 ha attribuito la medesima funzione di pubblicità legale prevista per gli

imprenditori commerciali.

L’imprenditore agricolo.

L’imprenditore agricolo è definito dal codice

civile all’articolo 2135, disposizione che è stata profondamente modificata

dal D.Lgs. 18-5-2001, n. 228 (

Orientamento e modernizzazione del settore

agricolo

).

Il 1° comma dell’articolo 2135 del codice civile stabilisce che “è impren-

ditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,

selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Tale disposizione permette di operare una importante distinzione tra:

-

attività agricole essenziali

o

principali

(coltivazione del fondo, selvicoltura,

cioè coltivazione del bosco, e allevamento di animali). Colui che svolge una

di tali attività è certamente imprenditore agricolo ed è pertanto soggetto alla

relativa disciplina;

-

attività agricole connesse

. Si tratta di una serie di attività che sono collegate

ad una attività agricola principale e che, pur essendo attività commerciali,

proprio in virtù di questo collegamento non fanno perdere a colui che le eser-

cita la qualifica di imprenditore agricolo.