Capitolo Secondo
Le categorie di imprenditori e le norme
a tutela della libertà di impresa
1.
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
In relazione all’
oggetto dell’impresa
si distinguono due categorie di impren-
ditori: l’
imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c.) e l’
imprenditore
commerciale
(art. 2195 c.c.).
La qualificazione di un dato imprenditore quale agricolo o commerciale è
finalizzata a individuare la
disciplina applicabile
. La normativa sull’impren-
ditore commerciale prevede, fra l’altro, l’obbligo dell’iscrizione nel Registro
delle imprese (con funzione di pubblicità legale), la tenuta delle scritture
contabili, la soggezione al fallimento ed alle procedure concorsuali in caso di
insolvenza. L’imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento e all’obbligo
della tenuta delle scritture contabili, ma è soggetto all’iscrizione nel Registro
delle imprese (L. 29-12-1993, n. 580) cui l’art. 2 del D.Lgs. 18-5-2001, n.
228 ha attribuito la medesima funzione di pubblicità legale prevista per gli
imprenditori commerciali.
L’imprenditore agricolo.
L’imprenditore agricolo è definito dal codice
civile all’articolo 2135, disposizione che è stata profondamente modificata
dal D.Lgs. 18-5-2001, n. 228 (
Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo
).
Il 1° comma dell’articolo 2135 del codice civile stabilisce che “è impren-
ditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Tale disposizione permette di operare una importante distinzione tra:
-
attività agricole essenziali
o
principali
(coltivazione del fondo, selvicoltura,
cioè coltivazione del bosco, e allevamento di animali). Colui che svolge una
di tali attività è certamente imprenditore agricolo ed è pertanto soggetto alla
relativa disciplina;
-
attività agricole connesse
. Si tratta di una serie di attività che sono collegate
ad una attività agricola principale e che, pur essendo attività commerciali,
proprio in virtù di questo collegamento non fanno perdere a colui che le eser-
cita la qualifica di imprenditore agricolo.




