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Capitolo 6
Il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’informatizzazione della P.A.
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cazione del CAD è stato esteso anche ai gestori di servizi pubblici (ivi comprese le
società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse) e alle società a controllo
pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016; sono escluse le società quotate che non svolgano
servizi di pubblico interesse.
Il D.Lgs. 82/2005 dispone che le Pubbliche Amministrazioni nell’organizzare auto-
nomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi
di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei
diritti dei cittadini e delle imprese (art. 12).
Fra gli
aspetti più innovativi del CAD
si segnalano:
>
>
le norme volte a rendere più cogenti le previsioni in tema di trasmissione di do-
cumenti per via telematica tra Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i privati,
prevedendo, in caso di violazioni, l’insorgere di una responsabilità dirigenziale e
disciplinare;
>
>
l’introduzione del cosiddetto domicilio digitale, un indirizzo elettronico valido ai
fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale che il cittadino può in-
dicare per tutte le comunicazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche e i
gestori di pubblici servizi;
>
>
l’istituzione dell’Indice nazionale di domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonché lo scambio di informazioni e documenti con le Amministrazioni Pubbliche.
Specularmente è stato creato l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Ammini-
strazione e dei gestori di servizi pubblici, un elenco che riporta gli indirizzi elet-
tronici dei soggetti esercenti attività pubblica. Un terzo elenco raccoglie i domicili
digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscri-
zione in albi professionali o nel registro delle imprese. La consultazione è consenti-
ta a chiunque tramite sito web e senza necessità di autenticazione;
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la previsione di un utilizzo esclusivo dei canali e dei servizi telematici per l’invio di
determinate tipologie di atti da parte delle Amministrazioni e delle società parteci-
pate da enti pubblici.
Alcune definizioni tratte dal CAD
Carta d’identità elettronica
: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisi-
ca del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente
finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare;
Carta nazionale dei servizi
: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’ac-
cesso per via telematica ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
Copia informatica di documento analogico
: il documento informatico avente contenuto identico
a quello del documento analogico da cui è tratto;
Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
: il documento informati-
co avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
Copia informatica di documento informatico
: il documento informatico avente contenuto iden-
tico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
binari;