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Capitolo 6
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
e l’informatizzazione della P.A.
6.1
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, il legislatore comincia a delineare
una progressiva modernizzazione dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni. Va
citato, in particolare, il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che recava “Norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”.
A partire da quel provvedimento, nel corso degli anni si sono succeduti numerosi
interventi normativi, non sempre tra loro coordinati ed omogenei; era, dunque, for-
te l’esigenza di un intervento di semplificazione e razionalizzazione: con la legge 29
luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001) il Parlamento affidò una delega
al Governo per raccogliere e riordinare in un unico testo normativo le disposizioni
in materia di attività digitale delle Pubbliche Amministrazioni; ne derivò il
Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con il D.Lgs. 7-3-2005, n. 82
.
Il Codice, poi radicalmente modificato dal D.Lgs. 179/2016 e dal D.Lgs. 217/2017,
affronta in modo organico il tema dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione nell’attività amministrativa, nei suoi aspetti organizzativi e
procedimentali e con riguardo ai rapporti con i cittadini e le imprese.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale si compone di 102 articoli, suddivisi in nove
capi intitolati rispettivamente:
>
>
“Principi generali” (artt. 1-19);
>
>
“Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture” (artt.
20-39);
>
>
“Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” (artt. 40-44-
bis
);
>
>
“Trasmissione informatica dei documenti” (artt. 45-49);
>
>
“Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete” (artt. 50-66);
>
>
“Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministra-
zioni” (artt. 67-70);
>
>
“Regole tecniche” (art. 71);
>
>
“Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministra-
zione” (artt. 72-87);
>
>
“Disposizioni transitorie finali e abrogazioni” (artt. 88-92).
Il Codice trova applicazione in tutte le amministrazioni dello Stato, (comprese le
scuole di ogni ordine e grado), le Regioni, gli enti locali e loro consorzi e associa-
zioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le am-
ministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie
fiscali; a seguito del D.Lgs. 179/2016 e del D.Lgs. 217/2017, inoltre, l’ambito di appli-