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Parte Prima

Diventare Agente della Polizia di Stato

www.

edises

.it

L’accesso alla Scuola Agenti può avvenire in uno dei seguenti modi: per concorso o per re-

clutamento.

1.3.1 a

geNte

per

coNcorso

Possono partecipare al concorso persone di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana;

– godimento dei diritti politici;

– età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta (art. 1 del D.M. 6 apri-

le 1999, n. 115);

– idoneità culturale, fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, in conformità alle

disposizioni contenute negli artt. 5 e 13 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129, nonché nell’art.

3 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche. In particolare, per quanto at-

tiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti:

• sana e robusta costituzione fisica;

• composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per

cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al

12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;

• forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferio-

re a 20 kg per le candidate di sesso femminile;

• senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficien-

te, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10

complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’oc-

chio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzio-

ne massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;

– titolo di studio di diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente;

– non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destitu-

iti da pubblici uffici né dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento ai

sensi dell’art. 127, comma 1, lettera

d),

del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

– non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure

di prevenzione;

– essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Costituiscono, inoltre, causa di inidoneità per l’ammissione al concorso le imperfezioni e le

infermità indicate nella Tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003 e il non rispetto dei

parametri fisici indicati nella Tabella A (di cui all’art. 3, comma 1 del regolamento) allegata

al D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.

Occorre citare, per quanto concerne il requisito della statura minima richiesta dall’art. 3 del

D.M. n. 198/2003 (statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le don-

ne), il D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici

per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a

ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in attuazione della

legge n. 2/2015. Il suddetto regolamento ha introdotto per l’ammissione ai concorsi per il re-

clutamento/assunzione del personale del comparto difesa e sicurezza, in luogo del previgen-

te requisito dell’altezza, i parametri fisici della

composizione corporea

(intesa come la per-

centuale di massa grassa presente nell’organismo, valutata tramite bioimpedenziometria), del-

la

forza muscolare

(intesa come la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla

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30/03/17 15:08