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Parte Prima
Diventare Agente della Polizia di Stato
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edises
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L’accesso alla Scuola Agenti può avvenire in uno dei seguenti modi: per concorso o per re-
clutamento.
1.3.1 a
geNte
per
coNcorso
Possono partecipare al concorso persone di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
– cittadinanza italiana;
– godimento dei diritti politici;
– età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta (art. 1 del D.M. 6 apri-
le 1999, n. 115);
– idoneità culturale, fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, in conformità alle
disposizioni contenute negli artt. 5 e 13 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129, nonché nell’art.
3 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche. In particolare, per quanto at-
tiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti:
• sana e robusta costituzione fisica;
• composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per
cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al
12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
• forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferio-
re a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
• senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficien-
te, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’oc-
chio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzio-
ne massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;
– titolo di studio di diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente;
– non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destitu-
iti da pubblici uffici né dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera
d),
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
– non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure
di prevenzione;
– essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Costituiscono, inoltre, causa di inidoneità per l’ammissione al concorso le imperfezioni e le
infermità indicate nella Tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003 e il non rispetto dei
parametri fisici indicati nella Tabella A (di cui all’art. 3, comma 1 del regolamento) allegata
al D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
Occorre citare, per quanto concerne il requisito della statura minima richiesta dall’art. 3 del
D.M. n. 198/2003 (statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le don-
ne), il D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in attuazione della
legge n. 2/2015. Il suddetto regolamento ha introdotto per l’ammissione ai concorsi per il re-
clutamento/assunzione del personale del comparto difesa e sicurezza, in luogo del previgen-
te requisito dell’altezza, i parametri fisici della
composizione corporea
(intesa come la per-
centuale di massa grassa presente nell’organismo, valutata tramite bioimpedenziometria), del-
la
forza muscolare
(intesa come la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla
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30/03/17 15:08