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L’imposta rappresenta la tipologia di tributo più rilevante del sistema tributario. La na-

lità è quella di ripartire, tra tutti i membri della collettività, la spesa pubblica (Amatucci,

Ferlazzo Natoli), ossia il costo dei servizi pubblici generali e indivisibili (Santamaria).

ESEMPIO

La principale imposta del nostro sistema tributario è l’imposta sul reddito delle

persone siche (IRPEF), il cui presupposto è dato dal possesso di redditi, in dena-

ro o in natura, rientranti nelle categorie espressamente individuate dal legislatore.

1.3.2

Tassa

La tassa

è una prestazione pecuniaria obbligatoria il cui presupposto è costituito dalla

fruizione di un servizio pubblico

,

di natura amministrativa o giurisdizionale, richiesto

dal soggetto passivo

(si pensi, ad esempio, alla tassa dovuta per la frequenza universita-

ria). La tassa è, quindi, un tributo nel quale vi è un nesso di correlatività o paracommu-

tatività (Falsitta) tra l’entrata pubblica e l’erogazione di uno specifico servizio pubblico,

senza che ciò comporti il sorgere, tuttavia, di un rapporto di sinallagmaticità (Cass.

17-10-2006, n. 22245 e Cass. 7-12-2007, n. 25551). La tassa, dunque, è un’entrata che il

legislatore richiede coattivamente al soggetto fruitore di una determinata attività svolta

da un ente pubblico. Essa ha la funzione di ripartire il costo di determinati servizi pub-

blici, divisibili tra i consociati che ne beneficiano (Santamaria).

DOTTRINA

|

La dottrina (Tesauro, Lupi) evidenzia come la tassa rappresenti un istituto “di

confine” tra i tributi e le entrate non tributarie conseguite dallo Stato quale corri-

spettivo, di natura privata, per l’espletamento di servizi pubblici (prezzi pubblici,

canoni, tariffe ecc.). Si osserva che, ai fini della suddetta distinzione, è irrilevan-

te la natura della prestazione resa dall’ente pubblico, dovendosi fare esclusivo

riferimento alla fonte ed alla disciplina giuridica del rapporto. In particolare, se

l’entrata trae origine da un contratto, essa costituisce un corrispettivo di diritto

privato; viceversa, se il procedimento acquisitivo di tale entrata è caratterizzato

da coattività, ossia da mancanza di sinallagmaticità nello scambio di prestazio-

ni tra soggetto ed ente pubblico (Falsitta), ossia non c’è corrispondenza tra i

benefici ricevuti ed il suo costo (Ferlazzo Natoli), allora essa costituisce una tassa.

1.3.3

Contributi

I contributi

(o tributi speciali)

sono

prestazioni pecuniarie coattive il cui presupposto

è costituito dall’arricchimento o dal vantaggio che un soggetto trae dalla realizzazio-

ne di un’opera pubblica

, destinata indistintamente alla collettività di cui il soggetto fa

parte (l’opera non è richiesta dal soggetto passivo del tributo) (Santamaria; Tesauro;

Amatucci). Si pensi, ad esempio, ai contributi, di miglioria o di bonifica (Amatucci).