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Il
tributo
– che origina sempre un’obbligazione – è definito in dottrina come un’
entrata
acquisita dallo Stato e dagli enti pubblici
coattivamente
(
iure imperii
) in relazione ad un
determinato
fatto economico
, con la quale si attua il
concorso di tutti
al finanziamento
della
spesa pubblica
, come sancito dall’art. 53 Cost. (Tesauro). Si tratta, in altri termini,
di un prelievo di ricchezza imposto autoritativamente, in forza di una norma di legge,
indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo obbligato a tale prestazione pecu-
niaria (Santamaria). Ai fini dell’individuazione della natura tributaria di un’entrata
pubblica è determinante, quindi, l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra il prelievo
effettuato e l’attività pubblica svolta, in via esclusiva, dall’ente beneficiario del prelievo
(Tinelli).
GIURISPRUDENZA
|
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i criteri cui bisogna fare riferimento
per qualificare come tributario un prelievo,
indipendentemente dal
nomen iu
-
ris
utilizzato dal legislatore
, consistono nella doverosità della prestazione, nella
mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta
prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamen-
te rilevante (Corte cost., 24-7-2009, n. 238). Secondo la citata giurisprudenza,
hanno natura coattiva − e, quindi, si qualificano come tributarie − le entrate
che, pur non avendo un’origine contrattuale (cd. fonte non legale), derivano da
rapporti che nel loro contenuto sono disciplinati unilateralmente da un ente pub-
blico (Ferlazzo Natoli; Amatucci)
Le
entrate pubbliche
si distinguono
in:
- entrate pubbliche di
diritto privato
: sono acquisite in forza di rapporti contrattuali
di natura privatistica (entrate derivanti dalla vendita o dall’af tto di beni pubblici,
entrate derivanti da attività economiche svolte da imprese pubbliche ecc.);
- entrate pubbliche di
diritto pubblico
: sono acquisite coattivamente in base alla
legge (tributi, sanzioni pecunarie, i contributi previdenziali e assistenziali ecc.).
1.3
•
La classi cazione dei tributi
Nell’ambito dei tributi è possibile distinguere, in relazione al loro diverso presupposto,
le
imposte
, le
tasse
,
i
contributi
ed i
monopoli fiscali
.
1.3.1
•
Imposta
L’imposta
è una
prestazione pecuniaria coattiva il cui presupposto è costituito da una
situazione di fatto
,
che il legislatore ritiene indicativa di capacità contributiva
, rea-
lizzata dal soggetto passivo, dalla quale si genera
ex lege
l’obbligazione tributaria. Non
sussiste, quindi, alcuna connessione tra l’imposta ed una specifica attività o servizio
dell’ente pubblico destinatario del prelievo (Tesauro).