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Il

tributo

– che origina sempre un’obbligazione – è definito in dottrina come un’

entrata

acquisita dallo Stato e dagli enti pubblici

coattivamente

(

iure imperii

) in relazione ad un

determinato

fatto economico

, con la quale si attua il

concorso di tutti

al finanziamento

della

spesa pubblica

, come sancito dall’art. 53 Cost. (Tesauro). Si tratta, in altri termini,

di un prelievo di ricchezza imposto autoritativamente, in forza di una norma di legge,

indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo obbligato a tale prestazione pecu-

niaria (Santamaria). Ai fini dell’individuazione della natura tributaria di un’entrata

pubblica è determinante, quindi, l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra il prelievo

effettuato e l’attività pubblica svolta, in via esclusiva, dall’ente beneficiario del prelievo

(Tinelli).

GIURISPRUDENZA

|

Secondo la giurisprudenza costituzionale, i criteri cui bisogna fare riferimento

per qualificare come tributario un prelievo,

indipendentemente dal

nomen iu

-

ris

utilizzato dal legislatore

, consistono nella doverosità della prestazione, nella

mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta

prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamen-

te rilevante (Corte cost., 24-7-2009, n. 238). Secondo la citata giurisprudenza,

hanno natura coattiva − e, quindi, si qualificano come tributarie − le entrate

che, pur non avendo un’origine contrattuale (cd. fonte non legale), derivano da

rapporti che nel loro contenuto sono disciplinati unilateralmente da un ente pub-

blico (Ferlazzo Natoli; Amatucci)

Le

entrate pubbliche

si distinguono

in:

- entrate pubbliche di

diritto privato

: sono acquisite in forza di rapporti contrattuali

di natura privatistica (entrate derivanti dalla vendita o dall’af tto di beni pubblici,

entrate derivanti da attività economiche svolte da imprese pubbliche ecc.);

- entrate pubbliche di

diritto pubblico

: sono acquisite coattivamente in base alla

legge (tributi, sanzioni pecunarie, i contributi previdenziali e assistenziali ecc.).

1.3

La classi cazione dei tributi

Nell’ambito dei tributi è possibile distinguere, in relazione al loro diverso presupposto,

le

imposte

, le

tasse

,

i

contributi

ed i

monopoli fiscali

.

1.3.1

Imposta

L’imposta

è una

prestazione pecuniaria coattiva il cui presupposto è costituito da una

situazione di fatto

,

che il legislatore ritiene indicativa di capacità contributiva

, rea-

lizzata dal soggetto passivo, dalla quale si genera

ex lege

l’obbligazione tributaria. Non

sussiste, quindi, alcuna connessione tra l’imposta ed una specifica attività o servizio

dell’ente pubblico destinatario del prelievo (Tesauro).