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La distinzione tra regole sociali e norme giuridiche, dunque, si basa sulla loro diversa
obbligatorietà e non sul loro contenuto, che in alcuni casi può coincidere e in altri
può essere diverso.
A questo punto, si può dare una prima de nizione del
concetto di diritto
, che è
l’insieme delle norme giuridiche che i componenti di una società sono obbligati ad
osservare o anche, come si dice, l’ordinamento giuridico di una società.
La norma giuridica, dal punto di vista strutturale, si compone generalmente di due
elementi: il
precetto
e la
sanzione
. Il primo stabilisce il comportamento che deve
essere tenuto dai destinatari della norma medesima e può essere
positivo
o
negativo
(obbligo di fare o di non fare); la seconda consiste, invece, nella reazione dell’ordina-
mento conseguente alla violazione del precetto e si concretizza nell’applicazione di
una misura punitiva a carico del trasgressore.
Talune norme, peraltro, sono
prive di sanzione
e per questa ragione sono de nite
«
imperfette
»: è il caso delle norme «
permissive
», la cui funzione è soltanto quella di
autorizzare determinati comportamenti, o delle norme «
de nitorie
», che de niscono
concetti o istituti giuridici, senza alcuna prescrizione di carattere impositivo.
Dal punto di vista del
contenuto,
la norma giuridica presenta le seguenti caratteristi-
che:
-
positività
: la norma giuridica è
positiva
in quanto è una regola di condotta che
viene posta o riconosciuta dallo Stato. La giuridicità di una norma, quindi, dipende
dal soggetto dal quale proviene e non dal suo contenuto; una norma dello Stato può
consentire o proibire di fumare nei locali pubblici, di esportare capitali all’estero, di
detenere armi da fuoco e così via. Dalla positività delle norme giuridiche discende
il concetto di
diritto positivo
, che è l’insieme delle norme giuridiche effettivamente
vigenti in un dato momento storico in un determinato Stato;
-
relatività
:
la norma è caratterizzata dalla relatività
,
nel senso che varia nel tempo
(all’interno dello stesso Stato) e nello spazio (da Stato a Stato). Il diritto di uno Stato,
infatti, non è sempre uguale a sé stesso, ma si modi ca nel tempo a causa delle trasfor-
mazioni della società, e si differenzia da quello degli altri Stati per una serie di fattori
storici, economici, culturali etc. (ad esempio, oggi in Italia non è più ammessa la pena
di morte, che è prevista in alcuni Stati, mentre a determinate condizioni è consentita
l’interruzione volontaria della gravidanza, ossia l’aborto, vietata in altri Stati);
-
coattività
:
la norma giuridica è coattiva in quanto deve essere rispettata obbligato-
riamente e, se occorre, la sua osservanza è imposta con la forza applicando, quando
è necessario, una sanzione;
-
generalità
:
la norma giuridica possiede il carattere della generalità, nel senso che
non si rivolge ad una o più persone determinate, ma ad una pluralità di destinatari
indeterminati;
-
astrattezza
:
la norma si presenta come previsione astratta in quanto ha ad oggetto
una serie di fatti ipotetici, che potrebbero veri carsi, e non uno o più fatti concreti
che si sono già veri cati (ad esempio, la norma che punisce il reato di furto, si rife-
risce in astratto a tutte le persone e a tutti i comportamenti consistenti nel fatto di
appropriarsi illegittimamente del bene di un’altra persona)
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