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La distinzione tra regole sociali e norme giuridiche, dunque, si basa sulla loro diversa

obbligatorietà e non sul loro contenuto, che in alcuni casi può coincidere e in altri

può essere diverso.

A questo punto, si può dare una prima de nizione del

concetto di diritto

, che è

l’insieme delle norme giuridiche che i componenti di una società sono obbligati ad

osservare o anche, come si dice, l’ordinamento giuridico di una società.

La norma giuridica, dal punto di vista strutturale, si compone generalmente di due

elementi: il

precetto

e la

sanzione

. Il primo stabilisce il comportamento che deve

essere tenuto dai destinatari della norma medesima e può essere

positivo

o

negativo

(obbligo di fare o di non fare); la seconda consiste, invece, nella reazione dell’ordina-

mento conseguente alla violazione del precetto e si concretizza nell’applicazione di

una misura punitiva a carico del trasgressore.

Talune norme, peraltro, sono

prive di sanzione

e per questa ragione sono de nite

«

imperfette

»: è il caso delle norme «

permissive

», la cui funzione è soltanto quella di

autorizzare determinati comportamenti, o delle norme «

de nitorie

», che de niscono

concetti o istituti giuridici, senza alcuna prescrizione di carattere impositivo.

Dal punto di vista del

contenuto,

la norma giuridica presenta le seguenti caratteristi-

che:

-

positività

: la norma giuridica è

positiva

in quanto è una regola di condotta che

viene posta o riconosciuta dallo Stato. La giuridicità di una norma, quindi, dipende

dal soggetto dal quale proviene e non dal suo contenuto; una norma dello Stato può

consentire o proibire di fumare nei locali pubblici, di esportare capitali all’estero, di

detenere armi da fuoco e così via. Dalla positività delle norme giuridiche discende

il concetto di

diritto positivo

, che è l’insieme delle norme giuridiche effettivamente

vigenti in un dato momento storico in un determinato Stato;

-

relatività

:

la norma è caratterizzata dalla relatività

,

nel senso che varia nel tempo

(all’interno dello stesso Stato) e nello spazio (da Stato a Stato). Il diritto di uno Stato,

infatti, non è sempre uguale a sé stesso, ma si modi ca nel tempo a causa delle trasfor-

mazioni della società, e si differenzia da quello degli altri Stati per una serie di fattori

storici, economici, culturali etc. (ad esempio, oggi in Italia non è più ammessa la pena

di morte, che è prevista in alcuni Stati, mentre a determinate condizioni è consentita

l’interruzione volontaria della gravidanza, ossia l’aborto, vietata in altri Stati);

-

coattività

:

la norma giuridica è coattiva in quanto deve essere rispettata obbligato-

riamente e, se occorre, la sua osservanza è imposta con la forza applicando, quando

è necessario, una sanzione;

-

generalità

:

la norma giuridica possiede il carattere della generalità, nel senso che

non si rivolge ad una o più persone determinate, ma ad una pluralità di destinatari

indeterminati;

-

astrattezza

:

la norma si presenta come previsione astratta in quanto ha ad oggetto

una serie di fatti ipotetici, che potrebbero veri carsi, e non uno o più fatti concreti

che si sono già veri cati (ad esempio, la norma che punisce il reato di furto, si rife-

risce in astratto a tutte le persone e a tutti i comportamenti consistenti nel fatto di

appropriarsi illegittimamente del bene di un’altra persona)

;