

Capitolo 1
L’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice dell’ordinamento
militare, il personale delle Forze Armate è stato suddiviso in quattro grandi categorie: gli
Uf-
ficiali
(che svolgono funzioni di responsabilità), i
Sottufficiali
, comprendenti i ruoli dei Ser-
genti e dei Marescialli (che svolgono funzioni ausiliarie rispetto agli Ufficiali, quali il coman-
do dei reparti di minore livello oppure compiti amministrativi o tecnici), i
Graduati
(catego-
ria che comprende i Volontari in Servizio Permanente) e i
Militari di truppa
(di cui fanno
parte i Volontari in Ferma Prefissata, gli Allievi Carabinieri, gli Allievi Finanzieri, gli Allievi
delle scuole militari, gli Allievi Marescialli in ferma, gli Allievi Ufficiali in ferma prefissata
e gli Allievi Ufficiali delle Accademie militari).
Possono far parte dello Stato Maggiore della Difesa e del Segretariato Generale della Difesa, e
dunque ricoprire incarichi particolarmente importanti, soltanto gli
Ufficiali del Ruolo Normale
,
categoria di ufficiali nella quale rientrano gli Ufficiali laureatisi inAccademia e i laureati arruo-
lati dal mondo civile tramite concorsi a nomina diretta. Gli Ufficiali del Ruolo Normale posso-
no ricoprire tutti i gradi in tutti i Corpi, mentre gli
Ufficiali del Ruolo Speciale
, reclutati tra i Sot-
tufficiali e gli Ufficiali in Ferma Prefissata che al termine della ferma richiedono l’arruolamen-
to in servizio permanente effettivo, hanno una progressione di carriera più limitata.
1.3 L’Arma dei Carabinieri
L’attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata delineata, so-
stanzialmente, da due
Decreti Legislativi
scaturiti dall’attuazione dei principi e dei criteri fis-
sati dall’art.1 della
legge n. 78 del 31 marzo 2000
, recante “Delega al Governo per il riordino
dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente:
il
n. 297
“Norme in materia di riordino dell’Arma
dei Carabinieri” e
il
n. 298
“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamen-
to degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001. Infine, ulteriore riordino è stato
apportato con il Decreto Legislativo n. 177 del 9 agosto 2016, con cui è stato sancito l’assorbi-
mento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, e con il Decreto Legislativo n. 95 del 29
maggio 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.
In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-
tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-
la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente
ai cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in se-
guito a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disci-
plina militare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).
L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma
dei Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di
Forza Arma-
ta
, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone for-
malmente i compiti militari.
Infatti, fin dalla sua costituzione, risalente alle Regie Patenti del
13 luglio 1814
, le Istituzio-
ni attribuirono all’allora “Corpo dei Carabinieri Reali” la
duplice funzione
di
difesa dello Sta-
to
e di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
.
Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-
tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-
no definiti
“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”
, anticipando la for-
mulazione della L. 121/1981.