

Capitolo 2
Il concorso
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2.7 Valutazione dei titoli di merito
I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C al DM n. 163/2008. Sono, altresì, valutabili
i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui all’allegato C al decreto citato,
conseguiti antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplo-
mi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui
all’allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di
confluenza di cui all’allegato D al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto
del decreto Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997.
2.8 Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale
2.8.1 P
rocedura degli
accertamenti
Una volta concluse le fasi di selezione, la Commissione competente procede alla formazione
della graduatoria finale del concorso secondo l’ordine della votazione complessiva riportata
dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella
prova motorio-attitudi-
nale
, nel
colloquio
e nella
valutazione dei titoli
tenendo conto, a parità di merito, dei titoli
di preferenza.
Sulla base di tale graduatoria, i candidati sono sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psi-
co-fisica e attitudinale di cui al DM 11 marzo 2008, n. 78, sino alla copertura dei posti messi
a concorso. Qualora, durante il periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili per
la copertura ulteriori posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, l’assunzione dei candidati idonei
è subordinata, comunque, all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.
I concorrenti, ai fini dell’accertamento dei requisiti di idoneità, sono sottoposti a un esame
clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un
colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.
È facoltà dell’Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita
di accertamento, l’esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumen-
tali e di laboratorio necessari.
Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso.
2.8.2 A
ccertamenti
sanitari
per
la
verifica dell
’
idoneità
psico
-
fisica
Nell’ambito degli accertamenti dell’idoneità, in virtù di quanto stabilito dal DM n. 78/2008, i
concorrenti vengono assoggettati alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) piena integrità psichica;
c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nel regolamento;
d) normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l’eventuale giudizio di non
idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall’ese-
cuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;
e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;
f) acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due oc-
chi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti;