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Capitolo 1

Il Carabiniere dell’Arma

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www.

edises

.it

A partire dal secondo dopoguerra, l’Arma dei Carabinieri ha dato prova di grande coraggio,

spiccando nella lotta al terrorismo durante gli anni di piombo, nella lotta alla criminalità or-

ganizzata e nel soccorso alle popolazioni civili vittime di catastrofi naturali. Si è poi distinta

in diverse missioni all’estero, come in Libano, Somalia, Bosnia, Kosovo, Cambogia, Mozam-

bico, Afghanistan e Iraq.

1.2 L’Arma dei Carabinieri

La nuova e attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata de-

lineata, sostanzialmente, da due

Decreti Legislativi

scaturiti dall’attuazione dei principi e dei

criteri fissati dall’art.1 della

legge n. 78 del 31 marzo 2000

, recante “Delega al Governo per

il riordino dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente:

il

n. 297

“Norme in materia di riordi-

no dell’Arma dei Carabinieri” e

il

n. 298

“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e

dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001. Infine, ulte-

riore riordino è stato apportato con il Decreto Legislativo n. 177 del 9 agosto 2016, con cui è

stato sancito l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, e con il Decreto

Legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli

delle Forze di Polizia.

In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-

tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-

la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente

ai cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in se-

guito a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disci-

plina militare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della

pubblica sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).

L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma

dei Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di

Forza Arma-

ta

, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone for-

malmente i compiti militari.

Infatti, fin dalla sua costituzione, risalente alle Regie Patenti del

13 luglio 1814

, le Istituzio-

ni attribuirono all’allora “Corpo dei Carabinieri Reali” la

duplice funzione

di

difesa dello Sta-

to

e di

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

.

Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-

tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-

no definiti

“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”

, anticipando la for-

mulazione della L. 121/1981.

1.3 Compiti istituzionali dell’Arma

In ragione della sua peculiare connotazione di

Forza militare di polizia a competenza ge-

nerale

, all’Arma dei Carabinieri sono affidati i seguenti compiti:

a)

militari

:

concorso alla

difesa della Patria

e alla

salvaguardia

delle libere istituzioni e del bene

della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;