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Parte Prima

Diventare Carabiniere dell’Arma

www.

edises

.it

La Determinazione sovrana del 9 novembre 1816 decise una riorganizzazione del Corpo, isti-

tuendo un comando di corpo retto da un colonnello e creando presso il comando un consiglio

di amministrazione che assicurasse la completa autonomia amministrativa. Inoltre, il nume-

ro delle Divisioni passò da dodici a sei e fu creato il livello ordinativo di compagnia con 19

compagnie agli ordini di capitani o luogotenenti anziani. Venne disposto che il reclutamento

ordinario si effettuasse dai reggimenti di fanteria e cavalleria, mentre un reclutamento facol-

tativo poteva avere luogo tra volontari civili dotati di spiccate qualità. La suddetta determi-

nazione sovrana sanciva “ventuno incumbenze” che definivano il servizio istituzionale, an-

cora oggi ad esse ispirato. Tra queste citiamo l’attività informativa, consistente nel “procurar-

si e raccogliere tutte le notizie possibili sopra i delitti che si fossero commessi, e sovra i loro

autori…”, l’arresto in flagranza di reato, il controllo sul porto abusivo di armi e sui giochi

d’azzardo, le prescrizioni relative alla tutela dell’ambiente, come l’arresto dei devastatori di

boschi, la lotta al contrabbando, le disposizioni volte alla tutela dei negozianti e del servizio

postale, il servizio di frontiera, ed altro ancora.

Nel 1822, Carlo Felice riordinò la disciplina di questa forza armata attraverso il “Regolamen-

to Generale del Corpo dei Carabinieri Reali”, che sarebbe stato alla base di tutti i successivi,

fino ai nostri giorni. Non è un documento organizzativo, ma un vero e proprio libro di oltre

250 pagine che regolamentava nello specifico ogni aspetto del Corpo. Oltre alle disposizioni

di servizio, il regolamento in esame sancisce alcuni principi duraturi: i carabinieri, tranne che

per il servizio d’ordinanza (cioè trasmissione di dispacci urgenti), devono sempre essere al-

meno in due; devono considerarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza ed a qualun-

que ora; devono sempre avere un contegno distinto, fermo, dignitoso, calmo, ma anche im-

parziale ed umano.

Anche il reclutamento era più selettivo, perché il candidato doveva: avere un’età compresa tra

i 25 e i 40 anni, saper leggere e scrivere, essere preferibilmente celibe o vedovo senza figli,

non avere precedenti penali, aver servito per almeno quattro anni in un altro corpo dell’arma-

ta con un certificato di buona condotta e salute, essere alto 39 once per la fanteria e 40 per la

cavalleria (circa 1,75 metri). Le nuove reclute si ingaggiavano per 10 anni e avevano diritto a

ricevere la somma dell’ingaggio (150 lire se Carabinieri Reali a piedi e 350 se a cavallo) sol-

tanto dopo 35 mesi di ininterrotto servizio. Una norma particolare riguardava il matrimonio,

infatti sia i carabinieri che i sottoufficiali non potevano fidanzarsi né sposarsi senza autoriz-

zazione da parte del proprio colonnello. Nel 1861, dopo l’unità d’Italia, quando l’Arma Sar-

da fu trasformata in Regio Esercito, i diversi corpi di Carabinieri confluirono nell’

Arma dei

Carabinieri Reali

che divenne la Prima Arma. In quel periodo dovettero contrastare in parti-

colar modo il fenomeno del brigantaggio, diffuso specialmente nei territori che avevano fat-

to parte del Regno delle Due Sicilie. L’Arma si distinse, inoltre, durante la Prima Guerra Mon-

diale, nella battaglia di Caporetto del 1917, quando costrinse i soldati in trincea a tener duro

e rese possibile un’ordinata ritirata verso il Piave.

Anche durante la Seconda Guerra Mondiale, i Carabinieri dimostrarono un grande spirito di

sacrificio con atti di eroismo sia individuali che collettivi. Per esempio, nella battaglia di Cul-

qualber in Abissinia, il primo Gruppo Mobilitato dei Carabinieri, sprovvisto di munizioni e

di rifornimenti, s’immolò nel combattimento contro gli inglesi.