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al Governo la delega a recepire tali provvedimenti, dettando i principi e i criteri direttivi, è
stata la L. 28 gennaio 2016, n. 11. Nell’arco di pochi mesi l’Esecutivo ha approvato il
D.L-
gs. 18 aprile 2016, n. 50
recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture” (sinteticamente indicato come Codice degli appal-
ti e delle concessioni). Il Codice è stato successivamente oggetto di
modi che ed integra-
zioni ad opera del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
(cosiddetto
decreto correttivo
),
entrato in
vigore il 20 maggio 2017, che ha inteso perfezionarne l’impianto normativo e migliorarne
l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza. È stata anche modi cata la rubrica del provve-
dimento, che ora ha assunto la denominazione di
Codice dei contratti pubblici
.
Il Codice, dopo aver dettato nella Parte I i principi e le disposizioni comuni ai due settori,
dedica la Parte II del provvedimento alle disposizioni riguardanti i
contratti di appalto per
lavori, servizi e forniture
, esaminando sia quelli di rilevanza europea (anche detti sopra so-
glia europea) sia quelli sotto la soglia europea. I primi sono quelli il cui valore supera un de-
terminato importo speci camente indicato dal Codice (art. 35 D.Lgs. 50/2016) mentre quel-
li sotto soglia o intracomunitari sono gure negoziali il cui valore resta al di sotto degli im-
porti di rilevanza europea e per i quali l’art. 36 detta una disciplina sempli cata.
9.2.3 L
A
DISTINZIONE
TRA
APPALTI
E
CONCESSIONI
Il Codice del 2016 disciplina sia gli appalti pubblici che i contratti di concessione. Il decre-
to de nisce la
concessione di lavori
come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscrit-
to in virtù del quale una o più stazioni appaltanti af dano l’esecuzione di lavori ovvero la
progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione de nitiva, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di
corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto ac-
compagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo le-
gato alla gestione delle opere” (
si pensi all’accordo per la costruzione e la successiva ge-
stione di una piscina comunale
). La
concessione di servizi
, invece, è de nita come “un con-
tratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti af-
dano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’ese-
cuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i ser-
vizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (
si pensi all’af damen-
to del servizio di trasporto urbano
).
La concessione si differenzia dall’appalto di lavori perché nel primo caso
il corrispettivo
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompa-
gnato da un prezzo
. In pratica il concessionario assume il cosiddetto
rischio di gestione
,
non essendo remunerato direttamente dall’amministrazione committente ma dall’utenza, che
corrisponde, in un regime normalmente tariffario, i canoni richiesti per usufruire del servi-
zio fornito dal gestore.