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edises

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al Governo la delega a recepire tali provvedimenti, dettando i principi e i criteri direttivi, è

stata la L. 28 gennaio 2016, n. 11. Nell’arco di pochi mesi l’Esecutivo ha approvato il

D.L-

gs. 18 aprile 2016, n. 50

recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pub-

blici relativi a lavori, servizi e forniture” (sinteticamente indicato come Codice degli appal-

ti e delle concessioni). Il Codice è stato successivamente oggetto di

modi che ed integra-

zioni ad opera del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

(cosiddetto

decreto correttivo

),

entrato in

vigore il 20 maggio 2017, che ha inteso perfezionarne l’impianto normativo e migliorarne

l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza. È stata anche modi cata la rubrica del provve-

dimento, che ora ha assunto la denominazione di

Codice dei contratti pubblici

.

Il Codice, dopo aver dettato nella Parte I i principi e le disposizioni comuni ai due settori,

dedica la Parte II del provvedimento alle disposizioni riguardanti i

contratti di appalto per

lavori, servizi e forniture

, esaminando sia quelli di rilevanza europea (anche detti sopra so-

glia europea) sia quelli sotto la soglia europea. I primi sono quelli il cui valore supera un de-

terminato importo speci camente indicato dal Codice (art. 35 D.Lgs. 50/2016) mentre quel-

li sotto soglia o intracomunitari sono gure negoziali il cui valore resta al di sotto degli im-

porti di rilevanza europea e per i quali l’art. 36 detta una disciplina sempli cata.

9.2.3 L

A

DISTINZIONE

TRA

APPALTI

E

CONCESSIONI

Il Codice del 2016 disciplina sia gli appalti pubblici che i contratti di concessione. Il decre-

to de nisce la

concessione di lavori

come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscrit-

to in virtù del quale una o più stazioni appaltanti af dano l’esecuzione di lavori ovvero la

progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione de nitiva, la progettazione

esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di

corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto ac-

compagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo le-

gato alla gestione delle opere” (

si pensi all’accordo per la costruzione e la successiva ge-

stione di una piscina comunale

). La

concessione di servizi

, invece, è de nita come “un con-

tratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti af-

dano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’ese-

cuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i ser-

vizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo

al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (

si pensi all’af damen-

to del servizio di trasporto urbano

).

La concessione si differenzia dall’appalto di lavori perché nel primo caso

il corrispettivo

dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompa-

gnato da un prezzo

. In pratica il concessionario assume il cosiddetto

rischio di gestione

,

non essendo remunerato direttamente dall’amministrazione committente ma dall’utenza, che

corrisponde, in un regime normalmente tariffario, i canoni richiesti per usufruire del servi-

zio fornito dal gestore.