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acquisire beni e servizi essenziali per l’attività dell’amministrazione; l’esempio della vendi-
ta o della locazione sopra riportato può essere ripreso, invertendo, però, il ruolo delle parti
contrattuali (in questo caso è l’amministrazione che acquista).
I
contratti attivi
trovano la loro disciplina, oltre che in leggi speciali, nelle norme di contabi-
lità pubblica, prevalentemente derogatoria rispetto al diritto comune; per
quelli passivi
, me-
diante i quali quindi la Pubblica Amministrazione si procura beni e servizi, la disciplina at-
tuale è posta principalmente dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50),
che rinvia al codice civile per i pro li non regolati.
Nell’ampia ed eterogenea categoria dei contratti pubblici, gli appalti pubblici
si quali cano
come i principali contratti passivi che l’amministrazione può concludere.
9.2 La legislazione nazionale ed europea dei contratti pubblici
9.2.1 L
E
FONTI DELLA
CONTRATTUALISTICA
PUBBLICA
Il sistema delle fonti che regola l’attività contrattuale dell’amministrazione si presenta alquan-
to complesso e contempla:
–
norme di diritto comune
,
in particolare gli articoli 1321 e seguenti nonché gli articoli 1470
e seguenti del codice civile;
–
norme di diritto pubblico
(R.D. 2440/1923, recante la legge di contabilità di Stato; R.D.
827/1924, recante il regolamento attuativo della legge di contabilità; L. 241/1990, sul pro-
cedimento amministrativo).
Per lungo tempo sia la legge di contabilità di Stato che il suo regolamento attuativo hanno co-
stituito la principale fonte normativa in materia di contratti pubblici; attualmente, però, essi
hanno carattere residuale, trovando applicazione soprattutto per i contratti attivi. Prevalenti
sono ora la normativa europea (principi dei trattati, sentenze della Corte di giustizia, diretti-
ve dell’Unione) e le disposizioni speciali.
Per circa 10 anni la principale fonte di disciplina era riportata nel
Codice dei contratti appro-
vato con il D.Lgs. 12-4-2006, n. 163
e successivamente completato con l’approvazione del
regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 5-10-2010, n. 207). Il citato provvedimento
aveva operato un riordino dell’intera disciplina anche per recepire nell’ordinamento naziona-
le le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE che dettavano una disciplina unica europea in mate-
ria di appalti pubblici di servizi e forniture. Nel 2016 tale provvedimento è stato abrogato e
sostituito dal Codice degli appalti e delle concessioni (D.Lgs. 50/2016), in seguito ridenomi-
nato Codice dei contratti pubblici.
9.2.2 I
L
C
ODICE DEI
CONTRATTI
PUBBLICI
(D.L
GS
. 50/2016)
Nel febbraio 2014 l’Unione europea ha approvato tre direttive relative ad appalti pubblici e
servizi, in sostituzione delle direttive 2004/18 e 2004/17. I provvedimenti erano i seguenti:
– la direttiva 2014/24/CE
del 26 febbraio 2014 (cosiddetta
direttiva Appalti
) sugli appalti
pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
– la direttiva 2004/25/CE
del 26 febbraio 2014 (cosiddetta
direttiva Utilities
) sulle proce-
dure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
– la direttiva 2004/23/CE
del 26 febbraio 2014 in materia di
concessioni
.
Le tre direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 e da quella data ha preso avvio per il
legislatore nazionale la complessa attività di recepimento. In Italia la legge che ha conferito