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.it

acquisire beni e servizi essenziali per l’attività dell’amministrazione; l’esempio della vendi-

ta o della locazione sopra riportato può essere ripreso, invertendo, però, il ruolo delle parti

contrattuali (in questo caso è l’amministrazione che acquista).

I

contratti attivi

trovano la loro disciplina, oltre che in leggi speciali, nelle norme di contabi-

lità pubblica, prevalentemente derogatoria rispetto al diritto comune; per

quelli passivi

, me-

diante i quali quindi la Pubblica Amministrazione si procura beni e servizi, la disciplina at-

tuale è posta principalmente dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50),

che rinvia al codice civile per i pro li non regolati.

Nell’ampia ed eterogenea categoria dei contratti pubblici, gli appalti pubblici

si quali cano

come i principali contratti passivi che l’amministrazione può concludere.

9.2 La legislazione nazionale ed europea dei contratti pubblici

9.2.1 L

E

FONTI DELLA

CONTRATTUALISTICA

PUBBLICA

Il sistema delle fonti che regola l’attività contrattuale dell’amministrazione si presenta alquan-

to complesso e contempla:

norme di diritto comune

,

in particolare gli articoli 1321 e seguenti nonché gli articoli 1470

e seguenti del codice civile;

norme di diritto pubblico

(R.D. 2440/1923, recante la legge di contabilità di Stato; R.D.

827/1924, recante il regolamento attuativo della legge di contabilità; L. 241/1990, sul pro-

cedimento amministrativo).

Per lungo tempo sia la legge di contabilità di Stato che il suo regolamento attuativo hanno co-

stituito la principale fonte normativa in materia di contratti pubblici; attualmente, però, essi

hanno carattere residuale, trovando applicazione soprattutto per i contratti attivi. Prevalenti

sono ora la normativa europea (principi dei trattati, sentenze della Corte di giustizia, diretti-

ve dell’Unione) e le disposizioni speciali.

Per circa 10 anni la principale fonte di disciplina era riportata nel

Codice dei contratti appro-

vato con il D.Lgs. 12-4-2006, n. 163

e successivamente completato con l’approvazione del

regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 5-10-2010, n. 207). Il citato provvedimento

aveva operato un riordino dell’intera disciplina anche per recepire nell’ordinamento naziona-

le le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE che dettavano una disciplina unica europea in mate-

ria di appalti pubblici di servizi e forniture. Nel 2016 tale provvedimento è stato abrogato e

sostituito dal Codice degli appalti e delle concessioni (D.Lgs. 50/2016), in seguito ridenomi-

nato Codice dei contratti pubblici.

9.2.2 I

L

C

ODICE DEI

CONTRATTI

PUBBLICI

(D.L

GS

. 50/2016)

Nel febbraio 2014 l’Unione europea ha approvato tre direttive relative ad appalti pubblici e

servizi, in sostituzione delle direttive 2004/18 e 2004/17. I provvedimenti erano i seguenti:

– la direttiva 2014/24/CE

del 26 febbraio 2014 (cosiddetta

direttiva Appalti

) sugli appalti

pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;

– la direttiva 2004/25/CE

del 26 febbraio 2014 (cosiddetta

direttiva Utilities

) sulle proce-

dure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei

servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

– la direttiva 2004/23/CE

del 26 febbraio 2014 in materia di

concessioni

.

Le tre direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 e da quella data ha preso avvio per il

legislatore nazionale la complessa attività di recepimento. In Italia la legge che ha conferito