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contratti di diritto comune

, che non presentano nessuna differenza rispetto ad un ordi-

nario contratto stipulato da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico e normal-

mente disciplinato dal codice civile. Si tratta dell’ipotesi “pura” dell’attività contrattuale

della Pubblica Amministrazione, dove quest’ultima si pone su di un piano di assoluta pa-

rità rispetto alla controparte privata ed è impossibilitata ad esercitare qualunque potere au-

toritativo; le regole che disciplinano il rapporto sono quelle dettate dalla disciplina civili-

stica e non sono consentite deroghe. L’esempio più comune è quella del contratto di loca-

zione o di acquisto stipulato dall’amministrazione e non direttamente nalizzato all’attua-

zione di un interesse pubblico;

contratti di diritto speciale

che presentano aspetti derogatori rispetto alla disciplina or-

dinaria della tipologia contrattuale alla quale appartengono, differenziazione legata al fat-

to che uno dei due contraenti è un’amministrazione pubblica. Pur facendo ricorso ad un’at-

tività negoziale e non ad un atto tipico dell’amministrazione (il provvedimento) i contra-

enti non sono posti su un piano di perfetta parità dal momento che la disciplina è dettata,

oltre che dalle norme civilistiche, anche da disposizioni pubblicistiche. Il settore di mag-

giore rilevanza in questo ambito è indubbiamente quello dei contratti di appalti pubblici

che trova una sua disciplina derogatoria rispetto alle norme del codice civile nel Codice

dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

contratti ad oggetto pubblico

(o

contratti di diritto pubblico

) che sotto il pro lo giuridi-

co si caratterizzano per la

stretta correlazione tra un provvedimento amministrativo

e

il

contratto stipulato

, quest’ultimo generalmente una diretta emanazione del primo. Altra

caratteristica essenziale è il fatto che

il bene

oggetto del negozio può essere oggetto di

disposizione

solo da parte della Pubblica Amministrazione

e non di altri; ciò rende l’am-

ministrazione un soggetto contrattuale necessario.

Nell’ambito dei contratti ad oggetto pubblico è possibile operare un’ulteriore distinzione tra:

• contratti accessivi

di provvedimenti con i quali si provvede a disciplinare le obbligazioni derivanti

da un provvedimento amministrativo (la denominazione deriva dal fatto che “accedono” al

provvedimento). L’esempio tradizionale è quello della concessione amministrativa che presuppone

la stipula di un contratto con il concessionario che disciplina nel dettaglio i diritti e gli obblighi de-

rivanti dal provvedimento amministrativo di concessione;

• contratti ausiliari

di provvedimenti, che intervengono nell’ambito di un procedimento ammini-

strativo e provvedono a disciplinare in modo consensuale determinati pro li dello stesso; è il caso,

ad esempio, dell’accordo con il quale l’amministrazione e il privato stabiliscono di comune accor-

do l’indennizzo dovuto per l’espropriazione. Sono previsti dall’art. 11 della L. 241/1190 (

accordi

integrativi

: l’amministrazione procedente può concludere … accordi con gli interessati al ne di

determinare il contenuto discrezionale del provvedimento nale);

• contratti sostitutivi

di provvedimenti

con i quali si sostituisce totalmente il contenuto del provve-

dimento attraverso la conclusione di un accordo con la controparte. Anche in questo caso vi è un’e-

splicita indicazione legislativa riportata nel già citato art. 11 della L. 241/1990 (

accordi sostitutivi

:

l’amministrazione procedente può concludere … accordi con gli interessati in sostituzione del prov-

vedimento nale).

9.1.3 C

ONTRATTI

ATTIVI

E

PASSIVI

Una diversa distinzione che è possibile operare è quella tra

contratti attivi

e contratti passi-

vi. I primi comportano un’entrata a favore dello Stato (si pensi alla locazione o alla vendita

di un immobile pubblico); la necessità di stipulare un atto negoziale differenziano queste en-

trate dagli altri introiti derivanti, ad esempio, dall’imposizione tributaria. I

contratti passivi

,

invece, comportano una spesa, vale a dire un’erogazione di somme di denaro necessarie per