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–
contratti di diritto comune
, che non presentano nessuna differenza rispetto ad un ordi-
nario contratto stipulato da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico e normal-
mente disciplinato dal codice civile. Si tratta dell’ipotesi “pura” dell’attività contrattuale
della Pubblica Amministrazione, dove quest’ultima si pone su di un piano di assoluta pa-
rità rispetto alla controparte privata ed è impossibilitata ad esercitare qualunque potere au-
toritativo; le regole che disciplinano il rapporto sono quelle dettate dalla disciplina civili-
stica e non sono consentite deroghe. L’esempio più comune è quella del contratto di loca-
zione o di acquisto stipulato dall’amministrazione e non direttamente nalizzato all’attua-
zione di un interesse pubblico;
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contratti di diritto speciale
che presentano aspetti derogatori rispetto alla disciplina or-
dinaria della tipologia contrattuale alla quale appartengono, differenziazione legata al fat-
to che uno dei due contraenti è un’amministrazione pubblica. Pur facendo ricorso ad un’at-
tività negoziale e non ad un atto tipico dell’amministrazione (il provvedimento) i contra-
enti non sono posti su un piano di perfetta parità dal momento che la disciplina è dettata,
oltre che dalle norme civilistiche, anche da disposizioni pubblicistiche. Il settore di mag-
giore rilevanza in questo ambito è indubbiamente quello dei contratti di appalti pubblici
che trova una sua disciplina derogatoria rispetto alle norme del codice civile nel Codice
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
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contratti ad oggetto pubblico
(o
contratti di diritto pubblico
) che sotto il pro lo giuridi-
co si caratterizzano per la
stretta correlazione tra un provvedimento amministrativo
e
il
contratto stipulato
, quest’ultimo generalmente una diretta emanazione del primo. Altra
caratteristica essenziale è il fatto che
il bene
oggetto del negozio può essere oggetto di
disposizione
solo da parte della Pubblica Amministrazione
e non di altri; ciò rende l’am-
ministrazione un soggetto contrattuale necessario.
Nell’ambito dei contratti ad oggetto pubblico è possibile operare un’ulteriore distinzione tra:
• contratti accessivi
di provvedimenti con i quali si provvede a disciplinare le obbligazioni derivanti
da un provvedimento amministrativo (la denominazione deriva dal fatto che “accedono” al
provvedimento). L’esempio tradizionale è quello della concessione amministrativa che presuppone
la stipula di un contratto con il concessionario che disciplina nel dettaglio i diritti e gli obblighi de-
rivanti dal provvedimento amministrativo di concessione;
• contratti ausiliari
di provvedimenti, che intervengono nell’ambito di un procedimento ammini-
strativo e provvedono a disciplinare in modo consensuale determinati pro li dello stesso; è il caso,
ad esempio, dell’accordo con il quale l’amministrazione e il privato stabiliscono di comune accor-
do l’indennizzo dovuto per l’espropriazione. Sono previsti dall’art. 11 della L. 241/1190 (
accordi
integrativi
: l’amministrazione procedente può concludere … accordi con gli interessati al ne di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento nale);
• contratti sostitutivi
di provvedimenti
con i quali si sostituisce totalmente il contenuto del provve-
dimento attraverso la conclusione di un accordo con la controparte. Anche in questo caso vi è un’e-
splicita indicazione legislativa riportata nel già citato art. 11 della L. 241/1990 (
accordi sostitutivi
:
l’amministrazione procedente può concludere … accordi con gli interessati in sostituzione del prov-
vedimento nale).
9.1.3 C
ONTRATTI
ATTIVI
E
PASSIVI
Una diversa distinzione che è possibile operare è quella tra
contratti attivi
e contratti passi-
vi. I primi comportano un’entrata a favore dello Stato (si pensi alla locazione o alla vendita
di un immobile pubblico); la necessità di stipulare un atto negoziale differenziano queste en-
trate dagli altri introiti derivanti, ad esempio, dall’imposizione tributaria. I
contratti passivi
,
invece, comportano una spesa, vale a dire un’erogazione di somme di denaro necessarie per