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96

Libro III

Diritto costituzionale e amministrativo

Sezione I

- Diritto costituzionale

>

la

coattività

: deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua osservanza è imposta

con la forza applicando, quando è necessario, una sanzione;

>

la

generalità

: non si rivolge a una o più persone determinate, ma a una pluralità di

destinatari indeterminati;

>

la

bilateralità

: quando riconosce un diritto a favore di un soggetto impone anche un

dovere o un obbligo a carico di un’altra persona (ad esempio, al diritto dello Stato

di riscuotere le imposte corrisponde l’obbligo del contribuente di pagarle).

6) D.

Sotto il profilo dell’efficacia, le norme giuridiche si distinguono in derogabili

e non derogabili.

Sono

norme derogabili (o dispositive)

quelle che contengono regole di condotta che i

destinatari possono anche non osservare, disciplinando in modo diverso i rapporti

giuridici che li riguardano. Sono

norme inderogabili (o imperative)

, invece, quelle che

impongono delle regole di condotta anche contro la volontà dei destinatari, che non

possono disciplinare diversamente i loro rapporti giuridici.

7) D.

Le

norme di principio

sono una categoria di norme presenti soprattutto (ma non

esclusivamente) nei testi costituzionali. Si tratta di norme senza fattispecie norma-

tiva predeterminata e a prescrizione generica. Per esempio, l’art. 2 Cost. riconosce

l’inviolabilità della dignità umana. Tale norma è un principio e, infatti, non precisa

quali saranno le conseguenze giuridiche specifiche (

prescrizione

), né tantomeno indi-

ca al verificarsi di quali fatti o circostanze (

fattispecie normativa

) tali conseguenze si

produrranno.

8) B.

Quelle programmatiche sono

norme la cui applicazione è condizionata all’emana-

zione di altre norme

che diano attuazione ai programmi fissati. Si tratta in particolare

di alcune norme costituzionali che inizialmente non erano considerate dalla dot-

trina, e dalla stessa giurisprudenza, come immediatamente vincolanti, in quanto

rivolte al solo legislatore ordinario affinché si adoperasse per l’approvazione di

disposizioni attuative.

9) D.

La sanzione giuridica, in concreto, può svolgere una funzione

compensativa

(quando è finalizzata a riparare le conseguenze ingiuste provocate dall’inosservanza

di una norma),

punitiva

(quando è finalizzata a punire la persona che ha trasgredito

una norma giuridica) oppure

preventiva o dissuasiva

(quando, attraverso la minaccia

della sanzione, intende dissuadere le persone dal violare un comando normativo e,

quindi, favorirne l’osservanza).

10) D.

In relazione all’interesse protetto da una norma giuridica, e alla natura della

conseguenza prevista in caso di violazione, si applicherà:

>

una

sanzione civile

, se il trasgressore è chiamato a rispondere di illecito civile, perché

la norma violata è diretta a tutelare un interesse privato (ad esempio, il compratore

che non paga il prezzo delle merci che ha acquistato o l’automobilista che investe il

pedone sono obbligati a risarcire i danni che hanno provocato);

>

una

sanzione amministrativa

, se è stato commesso un illecito amministrativo, violan-

do, cioè, una norma posta a tutela di un interesse della Pubblica Amministrazione

(ad esempio, un pubblico impiegato può essere sottoposto a sanzione disciplinare –