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Libro III
Diritto costituzionale e amministrativo
Sezione I
- Diritto costituzionale
>
la
coattività
: deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua osservanza è imposta
con la forza applicando, quando è necessario, una sanzione;
>
la
generalità
: non si rivolge a una o più persone determinate, ma a una pluralità di
destinatari indeterminati;
>
la
bilateralità
: quando riconosce un diritto a favore di un soggetto impone anche un
dovere o un obbligo a carico di un’altra persona (ad esempio, al diritto dello Stato
di riscuotere le imposte corrisponde l’obbligo del contribuente di pagarle).
6) D.
Sotto il profilo dell’efficacia, le norme giuridiche si distinguono in derogabili
e non derogabili.
Sono
norme derogabili (o dispositive)
quelle che contengono regole di condotta che i
destinatari possono anche non osservare, disciplinando in modo diverso i rapporti
giuridici che li riguardano. Sono
norme inderogabili (o imperative)
, invece, quelle che
impongono delle regole di condotta anche contro la volontà dei destinatari, che non
possono disciplinare diversamente i loro rapporti giuridici.
7) D.
Le
norme di principio
sono una categoria di norme presenti soprattutto (ma non
esclusivamente) nei testi costituzionali. Si tratta di norme senza fattispecie norma-
tiva predeterminata e a prescrizione generica. Per esempio, l’art. 2 Cost. riconosce
l’inviolabilità della dignità umana. Tale norma è un principio e, infatti, non precisa
quali saranno le conseguenze giuridiche specifiche (
prescrizione
), né tantomeno indi-
ca al verificarsi di quali fatti o circostanze (
fattispecie normativa
) tali conseguenze si
produrranno.
8) B.
Quelle programmatiche sono
norme la cui applicazione è condizionata all’emana-
zione di altre norme
che diano attuazione ai programmi fissati. Si tratta in particolare
di alcune norme costituzionali che inizialmente non erano considerate dalla dot-
trina, e dalla stessa giurisprudenza, come immediatamente vincolanti, in quanto
rivolte al solo legislatore ordinario affinché si adoperasse per l’approvazione di
disposizioni attuative.
9) D.
La sanzione giuridica, in concreto, può svolgere una funzione
compensativa
(quando è finalizzata a riparare le conseguenze ingiuste provocate dall’inosservanza
di una norma),
punitiva
(quando è finalizzata a punire la persona che ha trasgredito
una norma giuridica) oppure
preventiva o dissuasiva
(quando, attraverso la minaccia
della sanzione, intende dissuadere le persone dal violare un comando normativo e,
quindi, favorirne l’osservanza).
10) D.
In relazione all’interesse protetto da una norma giuridica, e alla natura della
conseguenza prevista in caso di violazione, si applicherà:
>
una
sanzione civile
, se il trasgressore è chiamato a rispondere di illecito civile, perché
la norma violata è diretta a tutelare un interesse privato (ad esempio, il compratore
che non paga il prezzo delle merci che ha acquistato o l’automobilista che investe il
pedone sono obbligati a risarcire i danni che hanno provocato);
>
una
sanzione amministrativa
, se è stato commesso un illecito amministrativo, violan-
do, cioè, una norma posta a tutela di un interesse della Pubblica Amministrazione
(ad esempio, un pubblico impiegato può essere sottoposto a sanzione disciplinare –