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Risposte commentate 1

Ordinamento e norme giuridiche

1) C.

Un’organizzazione stabile di individui, per potersi definire tale, deve garan-

tire il rispetto di un insieme di regole di condotta alle quali il gruppo assicura una

determinata adesione, tale da consentire il perseguimento di finalità comuni e la

tutela di interessi generali. Le regole che disciplinano un ordinamento giuridico

sono dette norme giuridiche. L’insieme delle norme giuridiche che caratterizzano

un dato ordinamento costituiscono il diritto. Gli elementi costitutivi di un ordina-

mento giuridico sono: una

pluralità di soggetti

che compongono il corpo sociale e

un’

organizzazione

, consistente in strutture e attività funzionali al perseguimento degli

obiettivi prefissi.

2) B.

Le norme giuridiche sono quelle disposizioni testuali o quei comportamenti

rituali che disciplinano in modo vincolante le azioni e i comportamenti delle per-

sone in quanto appartenenti ad una determinata comunità (ordinamento), così

assicurando una convivenza ordinata. I consociati riconoscono alle norme giuridi-

che l’attitudine a regolare i loro rapporti e la violazione di tali norme provoca una

sanzione nei confronti del trasgressore volta a ripristinare l’ordine violato. Le norme

giuridiche si differenziano dalle regole sociali, che sono precetti di condotta che

disciplinano le relazioni tra persone appartenenti ad una determinata collettività di

riferimento senza essere assistite da un obbligo di rispetto imponibile anche con la

coercizione

, come avviene, invece, per le norme giuridiche.

3) B.

La norma giuridica, dal punto di vista strutturale, si compone generalmente di

due elementi: il

precetto

, che esprime il comportamento positivo o negativo (obbligo

di fare o di non fare) imposto ai destinatari della norma, e la

sanzione

, che consiste

in una misura punitiva a carico di chi trasgredisce la norma.

4) C.

Talune norme sono

prive di sanzione

e per questa ragione sono definite

imper-

fette

: è il caso delle norme

permissive

, la cui funzione è soltanto quella di autorizzare

determinati comportamenti, o delle norme

definitorie

, che definiscono concetti o

istituti giuridici, senza alcuna prescrizione di carattere impositivo.

5) A.

L’

astrattezza

è una delle caratteristiche della norma giuridica, in quanto

quest’ultima ha ad oggetto una serie di fatti ipotetici, che potrebbero verificarsi, e

non uno o più fatti concreti che si sono già verificati (ad esempio, la norma che puni-

sce il reato di furto, si riferisce in astratto a tutte le persone e a tutti i comportamenti

consistenti nel fatto di appropriarsi illegittimamente del bene di un’altra persona).

Altre caratteristiche della norma giuridica sono:

>

la

positività

: è una regola di condotta che viene posta o riconosciuta dallo Stato;

>

la

relatività

: è una regola che varia nel tempo (potendo subire mutamenti all’inter-

no dello stesso Stato) e nello spazio (da Stato a Stato, per cui ciò che è consentito

in uno Stato può essere vietato in un altro e viceversa);