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Capitolo 1

Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

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www.

edises

.it

5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-

re a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi,

giudizi corrispondenti;

6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;

7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione

della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-

danna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colpo-

si;

b) i

cittadini italiani

che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento

del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabili-

tà genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per

una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato sino

al giorno di compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’am-

missione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;

2) godano dei diritti civili e politici;

3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione

della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-

danna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colpo-

si né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conserva-

zione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;

4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei

confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolo-

sa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’ac-

certamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le

modalità previste dalla normativa vigente;

5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito

della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale inte-

grato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università dall’articolo 1 della Legge

11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che

ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero

l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001,

consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di effi-

cienza fisica di cui all’articolo 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del prov-

vedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relati-

va richiesta.

6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica

amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a

seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da pre-

cedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimen-

ti per inidoneità psico–fisica;

7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero

ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della L. 8 luglio 1998, n. 230, a

meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo sta-

tus di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima

che siano decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo.