

Capitolo 1
Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-
re a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi,
giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-
danna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colpo-
si;
b) i
cittadini italiani
che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento
del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabili-
tà genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato sino
al giorno di compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’am-
missione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-
danna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colpo-
si né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conserva-
zione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei
confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolo-
sa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’ac-
certamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito
della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale inte-
grato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università dall’articolo 1 della Legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che
ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero
l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001,
consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di effi-
cienza fisica di cui all’articolo 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del prov-
vedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relati-
va richiesta.
6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da pre-
cedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimen-
ti per inidoneità psico–fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della L. 8 luglio 1998, n. 230, a
meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo sta-
tus di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo.