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Parte Prima
Diventare Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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do la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
All’atto dell’acquisizione della qualifica, i Marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla
frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandan-
te Generale dell’Arma dei carabinieri.
1.7 Modalità di reclutamento dei Marescialli e requisiti
Il reclutamento del personale nel ruolo Ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico,
avviene:
a) per il 70% dei posti mediante concorso pubblico;
b) per il 20% dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo Sovrin-
tendenti;
c) per il 10% dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo Ap-
puntati e Carabinieri.
Il bando di arruolamento per Allievo Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, concorso pub-
blico, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4
a
serie speciale e dalla data di pubblicazio-
ne ed entro 30 giorni è possibile presentare domanda di partecipazione se ricorrono i requisi-
ti appresso riassunti, esclusivamente attraverso il portale dei concorsi online del sito istituzio-
nale dell’Arma seguendo la procedura impartita.
1.7.1 I
requisiti di
partecipazione
Possono partecipare al concorso:
a) i
militari dell’Arma dei Carabinieri
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quel-
lo degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché
gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamen-
te inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di
efficienza fisica;
2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito
della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale inte-
grato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università dall’art. 1 della L. 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha con-
seguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equi-
valenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, conse-
gnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza
o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei
limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si appli-
cano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-
re a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;