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Capitolo 1

L’ordinamento giuridico e i soggetti del diritto

9

1.4

Le fonti normative

1.4.1

Pro li de nitori

Si de nisce fonte del diritto il

fatto

o l’

atto

che l’ordinamento giuridico riconosce

come idoneo a ssare una nuova regola, alla quale viene riconosciuta l’attitudine di

modi care l’ordinamento stesso e che diviene vincolante per tutti gli appartenenti

ad un determinato gruppo di individui.

Le fonti si distinguono in

fonti di produzione

, ovvero creative di diritto, come le

norme giuridiche, e

fonti di cognizione

, che indicano il mezzo attraverso il quale

è possibile venire a conoscenza delle norme (ad esempio, la Gazzetta Uf ciale della

Repubblica Italiana).

1.4.2

Fonti di produzione

Sono fonti di produzione le

norme

, i

precetti

e le

regole

che si ricavano da un testo

normativo o da un comportamento o un accadimento.

Più in generale sono quegli

atti

o

fatti

cui l’ordinamento giuridico riconosce l’idonei-

tà a produrre norme di diritto. Alla luce di ciò si può operare una distinzione tra

fon-

ti atto

e

fonti fatto

. Le prime indicano gli atti posti in essere

volontariamente

da

soggetti

quali cati

, primo tra tutti il Parlamento, cui l’ordinamento attribuisce il potere di

emanare atti normativi. Le seconde, invece, sono comportamenti che si consolidano

in una determinata collettività sociale e che, per la loro

costante e uniforme ripetizione

nel tempo, vengono riconosciuti

oggettivamente idonei

a creare regole di diritto.

All’interno di uno Stato hanno carattere giuridico, e quindi

ef cacia obbligatoria

,

solo le norme che lo Stato pone, e quelle che, pur provenendo da altra fonte, vengano

fatte proprie dallo Stato. Da qui discende il carattere statuale del diritto.

1.4.3

Fonti atto e fonti fatto

Le

fonti atto

si concretizzano in atti scritti, dai quali è possibile desumere la volontà

di un soggetto al quale l’ordinamento riconosce il potere di produrre delle norme

giuridiche.

Gli ordinamenti giuridici caratterizzati da fonti atto sono detti

codi cati

, ovvero le

norme sono desumibili da

documenti

ai quali è riconosciuta la qualità di fonti di pro-

duzione del diritto.

La

disposizione

è la proposizione normativa inserita nel testo di legge o di

regolamento, ovvero nel documento al quale la collettività riconosce forza normativa.

La

norma

, invece, è il risultato del processo interpretativo della disposizione medesi-

ma e detta la regola che deve essere rispettata.

A differenza delle fonti atto, i

fatti normativi

(o

fonti fatto

) sono caratterizzati dalla

diretta produttività delle norme (senza la mediazione cioè delle proposizioni nor-

mative che compongono nel loro insieme il testo dell’atto nel quale si concretizza la

potestà normativa di cui è investito un determinato soggetto od organo).