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Libro I
Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale
(1875-1947), secondo il quale il diritto «
prima di essere norma
,
prima di contenere un sem-
plice rapporto o una serie di rapporti sociali
,
è organizzazione
,
struttura
,
posizione della stessa
società in cui si svolge e che esso costituisce come unità per sé stante
».
Dalla de nizione che si è fornita di ordinamento giuridico discende che devono ri-
correre i seguenti elementi perché l’ordinamento stesso possa con gurarsi:
>
una
pluralità di soggetti
che compongono il corpo sociale, che persegue determi-
nati obiettivi;
>
un’
organizzazione
, consistente in strutture e attività funzionali al perseguimento
degli obiettivi pre ssi e capace di garantire il funzionamento di strutture anche
complesse;
>
un
sistema di norme
che de nisce l’organizzazione dell’ordinamento e i rapporti
dei vari soggetti.
La Costituzione italiana disegna un ordinamento pluralista. In particolare, l’art. 2
prevede il cosiddetto
pluralismo sociale
che, all’interno delle diverse tipologie di
formazioni sociali che compongono la popolazione, riconosce il momento primario
dello svolgimento della personalità umana.
Proprio perché espressioni della socialità dell’uomo, le formazioni sociali hanno un
substrato costituito da una pluralità di soggetti che persegue un ne comune (art.
18 Cost.). La Costituzione riconosce loro il diritto di organizzarsi in base a norme da
esse stesse prodotte, che sono rilevanti – ossia invocabili in giudizio – in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Sono formazioni sociali la famiglia
e le unioni civili, i partiti politici, i sindacati, le associazioni, la scuola, le confessioni
religiose, ecc.
I rapporti tra gli ordinamenti possono essere di equi-ordinazione o di subordinazio-
ne. Sono da considerarsi di
equi-ordinazione
, per esempio, i rapporti fra gli Stati,
mentre sono da intendersi
subordinati
, ad esempio, i rapporti fra l’ordinamento sta-
tale e quello sindacale.
1.3
La norma giuridica
1.3.1
Norme sociali e norme giuridiche
Le
norme sociali
sono regole di condotta che disciplinano le relazioni tra persone
appartenenti ad una determinata collettività di riferimento senza essere assistite da
un obbligo di rispetto. Le
norme giuridiche
, invece, sono quelle che regolano in
modo vincolante le azioni e i comportamenti delle persone in quanto appartenenti
ad una determinata comunità così assicurando una convivenza ordinata.
I consociati riconoscono alle norme giuridiche l’attitudine a regolare i loro rapporti
e la violazione di tali norme provoca una sanzione nei confronti del trasgressore. La
norma giuridica differisce anche dalla
norma religiosa
che attiene ad una intima
convinzione della persona e che non è idonea a vincolare oggettivamente i compor-
tamenti dei consociati.
La norma giuridica, pertanto, presenta le seguenti
caratteristiche
:
>
generalità
, si riferisce alla generalità dei cittadini;
>
astrattezza
, si applica a comportamenti replicabili nel tempo e nello spazio;